Continuità didattica per alunni disabili, come sarà garantita. Limite 36 mesi supplenze garantisce l’alunno?

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La continuità didattica rappresenta sicuramente un’importante tutela per gli studenti che potrebbero lavorare così con gli stessi insegnanti nell’ambito delle diverse tappe del loro percorso scolastico in relazione a ciascun ordine e grado di istruzione.

Nello stesso modo la continuità didattica garantisce al docente la possibilità di impostare la propria attività con studenti che potrà seguire per diversi anni scolastici consecutivi, con conseguenti effetti positivi sulla didattica e con maggiore efficacia dei suoi interventi educativi.

Negli ultimi anni scolastici la logica del risparmio, che è stata dominante nella scuola, ha portato in secondo piano la continuità didattica, il suo ruolo e la sua importanza.

L’incremento del numero di alunni per classe ( origine di nuovi e gravi problemi come quello delle classi pollaio), la scomparsa definitiva delle cattedre orario con ore a disposizione (dal 2003 con il ministro Moratti tutte le cattedre sono state ricondotte a 18 ore), la riduzione delle ore di sostegno assegnate a ciascun studente disabile, con drastica contrazione delle cattedre con rapporto 1:1, hanno, infatti, causato contrazioni nell’organico delle scuole con conseguenti esuberi e modifica degli insegnanti assegnati alle classi nella più totale indifferenza in relazione alla continuità didattica.

Numerosi sono stati, infatti, nel corso degli ultimi anni (e non solo) i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio in altre istituzioni scolastiche, docenti che, lasciando la scuola di titolarità, le classi e gli studenti con i quali hanno lavorato, non hanno più potuto garantire loro la continuità didattica alla quale avrebbero avuto diritto.

L’attuale ministro della pubblica istruzione, Valeria Fedeli, sembra voler rivalutare la continuità didattica che, soprattutto quest’anno, è venuta a mancare e in molte scuole si è verificato l’avvicendamento di docenti diversi per una stessa disciplina (il cosiddetto “balletto dei docenti” del quale si è parlato tanto), con assegnazioni definitive che si sono concluse nei mesi di novembre-dicembre.

Questo ha interessato sia i docenti di posto comune che i docenti di sostegno. In quest’ultimo caso gli alunni disabili con diritto al sostegno hanno subito gravi penalizzazioni rimanendo senza insegnante di sostegno per i primi mesi dell’anno scolastico oppure cambiando insegnante più volte nell’arco di 3-4 mesi.

Come sottolineato nel nostro articolo, secondo la ministra Fedeli, la continuità didattica è un valore per le studentesse e gli studenti e, proprio per questo è una priorità per il ministero e per le istituzioni scolastiche.

Tale esigenza deve essere perseguita tenendo in equilibrio anche i diritti dei lavoratori. La ministra, infatti, fa riferimento al diritto del lavoratore ad assentarsi in caso di malattia oppure di maternità o di incarico elettivo, così come deve essere salvaguardato il diritto di cambiare posto di lavoro avendo i necessari requisiti.

In considerazione di questo, la Fedeli manifesta la sua volontà di incentivare i docenti che decideranno di garantire la continuità ai loro studenti non presentando domanda di mobilità. Su quali potranno essere le modalità di incentivazione abbiamo formulato alcune ipotesi che chiaramente potranno essere confermate o smentite.

Emerge comunque la volontà ministeriale di garantire la continuità didattica salvaguardando e tutelando il diritto degli studenti e le esigenze didattiche degli insegnanti.

Rimarrebbero comunque esclusi da queste considerazioni, purtroppo, i docenti che diventeranno soprannumerari e vorrebbero anche loro garantire la continuità didattica ai loro studenti. Ci sarà volontà ministeriale per fornire garanzie anche in tal senso?

L’insegnante di sostegno, per l’importante ruolo che svolge nella classe, per e con l’alunno disabile, è sicuramente la figura che dovrebbe essere maggiormente garantita allo studente in termini di continuità didattica. Probabilmente è con questa consapevolezza che, nello schema del decreto attuativo della legge 107 atto n.378, avente come oggetto la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è stato inserito l’art.16 riguardante, appunto, la continuità didattica.

Nel comma 1 viene stabilito che “La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato”.

L’utilizzo del personale docente è disciplinato dalla legge 107, come chiarisce il comma 2 dell’art.16 succitato, in riferimento ai commi 5 e 79:

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n.107

In base al comma 5 citato,i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Il dirigente scolastico, inoltre, come recita il comma 79 sempre citato nell’art.16 del decreto attuativo della legge 107 atto n.378, può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Questa possibilità potrà interessare, quindi, anche i docenti specializzati sul sostegno presenti nell’organico dell’autonomia anche se titolari su posto comune.

L’incarico conferito dal dirigente scolastico, in sintonia con le citate disposizioni normative, potrà essere confermato negli anni successivi, garantendo, in tal modo continuità didattica all’alunno disabile.

Ci sarebbe però, da chiarire, in che modo sarà possibile stabilizzare i docenti di sostegno con nomine a tempo indeterminato o impiegare i docenti di sostegno precari che vedrebbero decurtate le ore e anche le cattedre che potrebbero garantire loro una nomina e, quindi, le possibilità di insegnamento, se spezzoni di sostegno o anche intere cattedre verranno attribuiti dal dirigente scolastico a docenti dell’organico dell’autonomia specializzati sul sostegno, ma titolari sui posto comune.

Sarebbero doverosi maggiori chiarimenti e specificazioni al riguardo.

Lo stesso art.16 citato, nel comma 3, stabilisce che la continuità didattica potrà essere garantita anche dai docenti precari :

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell’avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge n.107 del 2015

Nel comma 131 citato si stabilisce che “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi

Quindi nei limiti dei 36 mesi anche non continuativi i docenti a tempo determinato specializzati e nominati sul sostegno, avranno la possibilità e il diritto, in presenza delle condizioni indicate dalla normativa, ad essere confermati per l’anno scolastico successivo con la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato che potrà essere proposto non prima dell’inizio delle lezioni.

Si tratta, quindi di un’importante opportunità per i docenti e di un’importante tutela per gli alunni disabili che avrebbero così la garanzia di poter lavorare con lo stesso insegnante dell’anno precedente .

Ma siamo sicuri che il limite di 36 mesi sia in sintonia con la garanzia di continuità didattica per gli alunni disabili che hanno un insegnante di sostegno precario?

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