Sostegno: il bambino disabile deve partecipare al processo educativo come i suoi compagni

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E’ del 18 novembre 2014 la sentenza del Corte di Cassazione su sostegno scolastico riguardante il caso di una bimba della scuola dell’infanzia.

Il Ricorso presentato dell’Istituto Comprensivo frequentato dalla bambina e dal MIUR  contro i genitori della bimba per la sentenza n645/2013 della Corte di Appello i Trieste depositata il 31 Luglio 2013.

E’ del 18 novembre 2014 la sentenza del Corte di Cassazione su sostegno scolastico riguardante il caso di una bimba della scuola dell’infanzia.

Il Ricorso presentato dell’Istituto Comprensivo frequentato dalla bambina e dal MIUR  contro i genitori della bimba per la sentenza n645/2013 della Corte di Appello i Trieste depositata il 31 Luglio 2013.

Con tale sentenza i genitori della piccola Giorgia, affetta d sindrome di Angelmann, una malattia invalidante che viene riconosciuta come handicap grave,  avevano ottenuto il riconoscimento della natura discriminatoria del non riconoscere alla loro figliola un supporto scolastico nella misura di 25 ore di sostegno settimanali per frequentare la scuola dell’infanzia a tempo pieno (40 ore settimanali).




Il tribunale di Udine ha quini ordinato all’Istituto Comprensivo frequentato dalla bambina e al MIUR la cessazione della condotta discriminatoria con la concessione delle 25 ore di sostegno settimanali indicate nel PEI condannando anche al risarcimento di danni non patrimoniali pari a 5000 euro.

Il MIUR e l’Istituto comprensivo hanno proposto però appello alla Corte di Cassazione facendo presente un difetto di giurisdizione: la discriminazione non sussisteva poiché la bimba nell’anno scolastico 2011/2012 aveva usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo per un totale di 215 ore settimali. Inoltre non si è ritenuta natura discriminatoria visto che la bimba per tutto l’anno scolastico ha frequentato la scuola con un orario 8-13 anziché a tempo pieno.

La Corte di Trieste ha fatto notare che in un primo tempo la piccola Giorgia ha usufruito soltanto di 6 ore di sostegno settimanali e solo in un secondo tempo di 12, ma mai delle 25 ore settimanali che realmente le spettavano. Per i giudici di appello la piccola non ha mai avuto la possibilità di frequentare la scuola nelle ore pomeridiano come i suoi compagni proprio per la mancanza di copertura del sostegno e questa è sicuramente una discriminazione.

Il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento dei diritti dei disabili per il conseguimento della loro pari dignità sociale che consente loro la piena integrazione e inclusione. In questo caso è stato impedito alla piccola Giorgia di frequentare la scuola dell’infanzia alla stesso modo dei suoi compagni, non permettendole di usufruire delle ore pomeridiane grazie alla presenza di  docenti specializzati finalizzati all’educazione e all’istruzione.

Per tutti questi motivi il ricorso è stato rigettato e quindi quanto stabilito dal tribunale di Trieste lo scorso luglio resta valido.

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