Sostegno: per autismo 11 ore sono poche, ma no al risarcimento danni. Sentenza TAR

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E’ del 3 novembre la sentenza del Tar della Campania che stabilisce che 11 ore di sostegno a settimana sono troppo poche per un bambino affetto da autismo.

La stessa sentenza, però, nega il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’assegnazione di ore di sostegno non sufficienti al fabbisogno del bambino diversamente abile.

E’ del 3 novembre la sentenza del Tar della Campania che stabilisce che 11 ore di sostegno a settimana sono troppo poche per un bambino affetto da autismo.

La stessa sentenza, però, nega il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’assegnazione di ore di sostegno non sufficienti al fabbisogno del bambino diversamente abile.

Ad un bambino diversamente abile della prima classe di una scuola primaria di Vico Equense, in provincia di Napoli,  il dirigente scolastico ha certificato l’assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno. I genitori dell’alunno, ritenendole insufficienti hanno presentato ricorso, contro il Miur e contro l’istituto Comprensivo, al Tar di Napoli chiedendo l’annullamento della nota con cui il dirigente scolastico certificava l’assegnazione delle 11 ore settimanali di sostegno, dell’organico il diritto per l’anno 2014/2015 sulla base del quale sono assegnate tali ore settimanali, dell’eventuale atto di assegnazioni delle predette ore, di tutti gli atti consequenziali all’assegnazione e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento tenuto dall’Amministrazione.




Per il bambino, affetto da autismo infantile è portatore di handicap con connotazione di gravità, i genitori chiedevano l’accertamento del diritto del loro figliolo ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica pari a 30 ore settimanali, o almeno per un numero di ore settimanali adeguato alla patologia di cui il bimbo è affetto, contestando che l’Amministrazione ha assegnato al diversamente abile soltanto 11 ore di sostegno scolastico.

L’assegnazione degli insegnanti di sostegno è determinata da rigidi parametri regolati inizialmente dall’art. 319 del Decr. Leg.vo n. 297/1994 che prevede un insegnante di sostegno ogni 4 alunni portatori di handicap e modificata in seguito con l’art. 40 della L. 27.12.1997 n.449 che prevede un insegnante di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia, modificato ancora dall’art. 1 comma 605 della legge 27.12.2006 n.296 che, attraverso decreti ministeriali, sosteneva l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, ma era comunque limitato dall’art. 2 commi 413 e 414 della legge 244/2007 che limitava il numero in modo da non superare il rapporto medio nazionale di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili.

C’è da rilevare, però, che alla presenza di handicap con gravità è prevista la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga per garantire la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La normativa sostiene “L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili".

Si deve sottolineare anche il fatto che il diritto di assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta necessariamente il diritto del disabile di ottenere una copertura per l’intero monte ore di frequenza, poiché l’insegnante di sostegno è assegnato come contitolare alla sezione e alla classe in cui opera al pari degli altri insegnanti.

L’assegnazione dell’insegnante di sostegno in deroga è commisurata di volta in volta alle reali necessità dell’alunno diversamente abile.

Per la sentenza in oggetto le 11 ore si sostegno settimanale assegnate a fronte di un orario scolastico di 30 ore sono state considerate insufficienti  poiché dopo visita specialistica il bambino è stato dichiarato "persona handicappata ai fini degli adempimenti di cui agli artt.12 e 13 della legge n. 104/92 (art. 2 DPR 24.2.94)" e che "si ritiene indispensabile per la complessità della condizione clinica la copertura piena delle ore di sostegno".

L’assegnazione delle 11 ore di sostegno è stata, invece, effettuata in base alla valutazione dell’organico di diritto assegnato dall’USP di Napoli essendo inadeguata l’assegnazione in riferimento alla patologia del minore.

Per questo motivo il Tar ha accolto il ricorso presentato dai genitori del bambino stabilendo che le ore di sostegno vanno assegnate tenendo conto delle esigenze educative e di istruzione del minore diversamente abile.

Allo stesso tempo, però il Tar respinge la domanda di risarcimento danni poiché mancano le adeguate allegazioni probatorie che mostrino il danno patito per effetto dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello ritenuto adeguato.

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