Riforma scuola: accesso alle graduatorie di Istituto solo con abilitazione. Esaurimento delle GAE. In ruolo per concorso

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La legge di Riforma della Scuola modifica le modalità d'accesso alle graduatorie di Circolo e d’Istituto e prevede, senza indicare la data, la fine delle graduatorie a esaurimento.

La legge di Riforma della Scuola modifica le modalità d'accesso alle graduatorie di Circolo e d’Istituto e prevede, senza indicare la data, la fine delle graduatorie a esaurimento.

Alle graduatorie di Circolo e d’Istituto, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, si può' accedere solo se si è in possesso del titolo di abilitazione (comma 107) per l'insegnamento per il quale si chiede l'inserimento.

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La novità, apportata dal comma 107 della Legge di Riforma, se da un lato chiude le porte a chi è in possesso del solo titolo di studio, dall'altro innalza indubbiamente la qualità dell'insegnamento, facendo salire in cattedra, nel corso del tempo, docenti esclusivamente abilitati.

Ricordiamo che in  ogni caso i docenti già in terza fascia delle GI, quindi senza abilitazione, potranno ancora permanervi e aggiornare la loro posizione. La legge si occupa solo dei nuovi inserimenti. 

La prima fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, si legge al comma 106, continua ad avere efficacia solo per i docenti delle GaE, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non sono stati assunti o  non hanno partecipato al piano straordinario di assunzioni – Fasi B e C. Quindi, la prima fascia delle GdI diventa anch'essa "a esaurimento", seppure indirettamente, in quanto si presume cessi d'esistere quando saranno prive di aspiranti anche le GaE corrispondenti. 

Quanto a queste ultime, il comma 105 prevede che esse continuino a esistere sino al loro esaurimento:

“A  decorrere dal primo settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.

Quindi, laddove si esauriscono, cosa già avvenuta, per alcune classi di concorso, cessanno di esistere per sempre.

Le graduatorie non esaurite, invece, continuano a essere utilizzate per la stipula di contratti a tempo sia determinato che indeterminato.  

L'accesso ai ruoli del personale docente, si legge al comma 109,  avviene mediante concorsi pubblici nazionali e secondo le procedure previste dal comma 1 dell'art. 399 del D.L.vo 297/94, sino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. Si continuerà quindi con il vecchio sistema della divisione dei posti in ruolo al 50% tra G.M. e GaE.

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Successivamente entrerà in vigore un nuovo sistema di reclutamento, relativamente al quale i commi 180 e 181 affidano la delega al Governo; un sistema fondato sul reclutamento solo tramite concorso, cui si accede con un diploma di laurea magistrale o con un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche  e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. 

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