Mobilità da sostegno a posto comune. Secondo il Giudice del Lavoro va considerato nel quinquennio anche il servizio da precari

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Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha rigettato il reclamo presentato dall'Ufficio Scolastico della medesima provincia, accogliendo il ricorso ex art. 700 di alcuni docenti di sostegno, che chiedevano di essere trasferiti su posto comune, ritenendo validi, ai fini del raggiungimento del limite di permanenza quinquennale, anche i servizi prestati con rapporto a tempo determinato.

Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha rigettato il reclamo presentato dall'Ufficio Scolastico della medesima provincia, accogliendo il ricorso ex art. 700 di alcuni docenti di sostegno, che chiedevano di essere trasferiti su posto comune, ritenendo validi, ai fini del raggiungimento del limite di permanenza quinquennale, anche i servizi prestati con rapporto a tempo determinato.

Il Giudice del Lavoro ha infatti considerato il servizio a tempo determinato alla stessa stregua di quello di ruolo, sulla base del principio di non discriminazione tra i due tipi di dipendenti. 

Inoltre il Giudice ha ritenuto valido in senso generale, ma non ancora attuabile per mancanza di decreti legislativi di esecuzione, il principio secondo cui un docente di ruolo possa garantire la continuità didattica nei riguardi degli studenti che segue, in quanto è possibile per tale docente chiedere trasferimento ad altra sede durante il periodo quinquennale. 

Pertanto ha accolto il ricorso dei docenti, che chiedevano appunto il trasferimento considerando nel quinquennio anche gli anni da precari prestati su posto di sostegno. 

testo della sentenza

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