Graduatorie ad esaurimento. Punteggio di montagna resuscitato, vi spieghiamo come e perchè

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Il giudice del lavoro ha riconosciuto il punteggio doppio a un docente precario neoiscritto nelle GaE di Modena, classe di concorso A028, Educazione artistica nelle scuole media, per il servizio svolto negli anni  2011/12 e 2012/213 in una pluriclasse del Comune di Montazzoli (CH) superando alcuni colleghi. Ma com’è possibile? Ritorna il doppio punteggio di montagna

Il giudice del lavoro ha riconosciuto il punteggio doppio a un docente precario neoiscritto nelle GaE di Modena, classe di concorso A028, Educazione artistica nelle scuole media, per il servizio svolto negli anni  2011/12 e 2012/213 in una pluriclasse del Comune di Montazzoli (CH) superando alcuni colleghi. Ma com’è possibile? Ritorna il doppio punteggio di montagna

E ora anche noi possiamo far valere questo diritto? E quando? Dobbiamo fare ricorso? Queste e tante altre sono le domande reperite in rete e formulate da docenti che si dicono sorpresi dalla decisione del Tribunale che ha praticamente condannato l’Ambito territoriale di Modena che pure aveva fatto da barriera alla richiesta del docente, rigettando la sua richiesta in sede di aggiornamento del proprio punteggio in graduatoria, riconoscendogli esclusivamente il punteggio “ordinario” di 12 punti per ognuno degli anni scolastici oggetto della prestazione lavorativa piuttosto che il punteggio “premiale” di 24 punti per ogni anno scolastico.

E questo, si badi bene, ad onta della circostanza che il docente avesse prodotto il dispositivo di una precedenza sentenza favorevole pronunciata dal Tribunale di Rovigo tre anni prima. Proprio così. La decisione del Tribunale di Modena è stata preceduta da un analogo provvedimento che oggi siamo in grado di rivelare in esclusiva e che ci aiuta a ripercorrere le fasi della riesumazione del contestato super punteggio e a ricostruire il senso logico giuridico che sta alla base dell’avvenimento, che vede protagonista l’efficace patrocinio del legale del docente, l’avvocato Marcello Di Iorio, del Foro di Pescara.

I fatti. Nel 2010, il docente sottoscrive un contratto di lavoro a tempo determinato utile alla copertura di un posto vacante per l’anno 2010/2011 per la materia di cui alla classe A028 presso l’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino (CH).

Nel corso dell’anno 2011, in occasione delle domande di aggiornamento della Graduatoria della terza fascia provinciale (Gae), il ricorrente chiede all’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, sede prescelta dall’aspirante docente, il riconoscimento del doppio punteggio premiale previsto al punto 3.3) della tabella di valutazione dei titoli di terza fascia avendo egli svolto il servizio in una pluriclasse in comune disagiato di montagna. Stante il diniego dell’amministrazione scolastica, il professore si vede costretto a ricorrere al Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che con sentenza n. 259/2012 Rg. n. l242/2011 accoglie le ragioni del ricorrente e condanna l’amministrazione scolastica a correggere la graduatoria impugnata nel senso di riconoscere il “bonus del doppio punteggio” (12 + 12) avendo il professore prestato la propria opera annuale in una pluriclasse situata in
comuni di montagna di cui alla Legge n. 90/1957.

Il 24 luglio del 2012, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo procede così alla correzione della graduatoria impugnata in virtù della sentenza rovigiana che riconosce al ricorrente per la classe di concorso A028, ulteriori 16 punti da aggiungere, in esecuzione della stessa, ai precedenti 34 punti.

Nel corso dell’anno 2014, in occasione dell’aggiornamento delle Gae, il professore ricorrente inoltra richiesta di inserimento all’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, sede di trasferimento prescelta dall’aspirante docente e chiede il riconoscimento del doppio punteggio premiale previsto al punto 3.3) della tabella di valutazione dei titoli di terza fascia avendo egli continuato a svolgere il proprio servizio peri successivi anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sempre presso lo stesso Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino (CH) e sempre in una pluriclasse situata in una sede disagiata di un Comune di montagna (Montazzoli) di cui alla Legge n. 90/1957.

A completamento della domanda di aggiornamento il docente, avuto notizia del mancato riconoscimento del "bonus del doppio punteggio", invia agli uffici di Modena una serie di comunicazioni mail in cui spiega le fondamenta normative della legittimità della propria richiesta oltre che le ragioni giudiziarie poste a sostegno della citata sentenza essendo le circostanze attuali assolutamente identiche a quelle esistenti al momento del giudizio (stesse vigenza delle leggi, stessa pluriclasse, stesso Istituto Comprensivo e stesso Comune), ma inutilmente.

In effetti, come si legge nel ricorso stilato dal suo legale Marcello Di Iorio," l’Ambito Territoriale di Modena sofferma la propria attenzione esclusivamente alle parti in causa del giudizio senza considerare il contenuto/il merito della sentenza prodotta dal ricorrente”.

L’ufficio territoriale modenese del Miur avrebbe scritto: “Non è stato riconosciuto il doppio punteggio. La sentenza che la S.V. ha allegato fa stato solo tra le parti (Uffiicio Territoriale di Rovigo e la S.V.) e non è estensibile ad altre situazioni che eventualmente dovranno essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria competente”.

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La decisione dell’amministrazione ha costretto così l’insegnante a ricorrere al giudice. Ma come stanno le cose dal punto di vista giuridico?

L’evoluzione normativa e la portata di una sentenza della Corte Costituzione – è il parere dell’avvocato Di Iorio che ha dovuto pubblicare il ricorso sulla Gazzetta Ufficiale non potendo rintracciare tutti i possibili controinteressati – chiariscono l’opportunità e la legittimità del riconoscimento di un punteggio premiale a quei docenti impegnati a prestare il loro servizio in scuole situate in sedi disagiate in comuni di montagna allorquando sono chiamati a gestire le cosiddette “pluriclasse”.

Il legale mette in evidenza alcuni punti fermi. Innanzitutto il decreto legge n. 97/2004, quello che introdusse il super punteggio della montagna, convertito con modificazioni con Legge n.143/2004,Tabella (prevista dall‘articolo 1, comma 1) di valutazione dei titoli per la rideterrninazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (“Ai fini dell’attribuzione dei punteggi la lettera li) è sostituita dalla seguente: h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e gado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”).

In secondo luogo, il legale ha sottolineato la portata determinante della sentenza n. 11/2007 della Corte Costituzionale con la quale la Consulta, chiamata in causa da ordinanze di rinvio da parte dei Tar di Catania e di Campobasso. Il Criterio “delle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna” fatto proprio dalla Legge n.143/2004, spiega l’avvocato Di Iorio, è stato mitigato nei contenuti a seguito di intervento della Corte Costituzionale. Quest’ultima ha precisato che “il giudice remittente (il Tar Catania e il Tar di Campobasso, ndr) reputa che l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell’art. 3 Cost.

Egli ritiene, invece, che sia idoneo criterio di differenziazione per l’attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957 e, in questi termini, delimita il petitum. In effetti, nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell’effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse.

Conseguentemente, è stata dichiarata dalla Consulta l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella in questione, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. Fin qui la Corte Costituzionale.

Ma c’è di più. Il Ministro della Pubblica Istruzione con D. M. n. 27 del 15/03/2007 considerata la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ha approvato la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, di cui alla Legge finanziaria del 2007 disponendo che (lettera f, n.5) “il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge I marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”. Infine, come pure abbiamo ricordato nel nostro precedente articolo, è intervenuto il Decreto Legge n.70/2011, convertito con modifiche dalla Legge n.106 / 2011, il quale all’art.9, comma 17, stabilisce che “al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo e riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca”.

Ma torniamo alla sentenza di Rovigo. Il Tribunale veneto stabilisce che “il testo legislativo (‘Al personale docente a tempo determinato assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'Istruzione’) non possa che attribuirsi il significato di attribuzione del punteggio a coloro che abbiano operato in una zona già ritenuta disagiata ai sensi della precedente legislazione (dunque situata in comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari di cui alla L. 143/2004) non potendosi altrimenti determinare quale sia la sede disagiata del servizio, e che tale interpretazione debba essere effettuata alla luce della ricordata decisione della Corte Costituzionale, ovvero con riferimento ai docenti i quali – come il ricorrente – abbiano operato in pluriclassi.

“Il ragionamento posto alla base delle sentenza citata – osserva l’avvocato Di Iorio – appare condivisibile se non addirittura disarmante per la logicità della ricostruzione offerta dal Giudicante ( ‘non possa che attribuirsi non potendosi altrimenti determinare’). Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema”.

Insomma, a quei docenti (come il ricorrente) che hanno prestato la propria opera in sedi ubicate in zone disagiate (comune di montagna di ubicazione dell'Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino – CH) ulteriormente caratterizzate dalla gestione di pluriclassi (Scuola di Montazzoli – CH) devono avere un formale riconoscimento premiale nella misura pari al doppio del punteggio maturato in forza del combinato disposto del DM. n. 27/2007 istitutivo della tabella di valutazione per l‘inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (poi pedissequamente replicata negli allegati del DM n.42/2009, del DM n.44/2011 e da ultimo del DM n.235/2014) e della Legge n. 106/201 1 (legge di conversione del DL n.70/2011).

L’evoluzione normativa, come corretta dall’intervento della Corte Costituzionale, “conferma” secondo l’efficace e vincente ricostruzione del legale Di Iorio, “il fondamento legislativo della necessità di dare un riconoscimento di un valore aggiuntivo alle prestazioni rese nelle scuole di ogni ordine e grado che siano allo stesso tempo in luoghi disagiati di montagna in condizioni di gestione di pluriclasse. Un eventuale disconoscimento risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimare esigenze compensative”.

Alcuni sindacalisti di Modena si dicono oggi sorpresi del fatto che il Tribunale emiliano abbia concesso in questo caso l’art. 700 Cpc e dunque la procedura d’urgenza, visto che la procedura in questione verrebbe negata spesso in quella sede alle proprie richieste

“La scelta del procedimento e l’urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte”, osserva l’avv. Di Iorio, “è dettata dalla mancanza materiale di tempo necessario a far valer il diritto al riconoscimento di n. 24 punti in via ordinaria, vale a dire di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo che vengono predisposte notoriamente entro il corrente mese di agosto in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico.
La proposizione di un’azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidentissima perdita di chances e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro”.

Da quanto sopra deduciamo che, poiché il docente ha prestato servizio nella classe di concorso A028, che non è spendibile nelle scuole primarie, ma nelle scuole medie, il doppio punteggio andrebbe (e va) riconosciuto in tutti i gradi di istruzione avendo la giurisprudenza in questione interpretato la normativa in senso estensivo, rimanendo fermo il doppio requisito della pluriclasse e della sede situata in un comune disagiato di montagna di cui all’elenco indicato dalla Legge n. 90 del 19957. Ma non è finita.

Ci permettiamo di tingere ulteriormente di giallo la vicenda, ricordando un piccolo particolare, il falò di Calderoli. Ricordate il falò di Roberto Calderoli, il ministro che andò in piazza a bruciare simbolicamente centinaia di leggi considerate anacronistiche? Ebbene, il Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (“Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 276, ha abrogato la legge 90 del 1957, e con essa evidentemente l’elenco dei comuni di montagna, sulla quale si fondano le interpretazioni e le sentenze di Rovigo e di Modena, la rettifica del punteggio dell’insegnante di Educazione artistica e i possibili futuri ricorsi. Così è.

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