Bonus per il merito: 20/30.000 euro a scuola, ma solo per i docenti di ruolo

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La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 129) che le modifiche come introdotte nei confronti dell'articolo 11 del TU della scuola hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.

La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 129) che le modifiche come introdotte nei confronti dell'articolo 11 del TU della scuola hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.

Ora, come è noto, la legge 13 luglio 2015 è entrata in vigore il 16 luglio 2015, quindi nel pregresso anno scolastico, ovvero 2014/2015, dunque il nuovo comitato di valutazione avrà effetto a fare data dall'anno scolastico 2015/2016, pur emergendo diverse perplessità.

Si è già scritto molto su questo Comitato, ma alcune questioni rimangono irrisolte. Ben ricordandosi che si tratta di Comitato che viene istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per esempio, la funzione di segretario sarà ancora necessaria?
Stando al tenore letterale della legge tale funzione, per il Comitato, non sussiste più.

I supplenti dovranno essere nominati? In passato erano previsti uno o due supplenti, nulla dice più la norma in materia lasciando un chiaro vuoto normativo che pone a rischio l'operatività dello stesso.

Così come non sussistono termini né ordinatori né perentori per la costituzione e formazione dello stesso. La nota cifra dei 200 milioni di euro, avrà effetto a decorrere dall'anno 2016, ripartita a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Questo significa che non tutte le scuole avranno a disposizione la stessa cifra, che in media, potrebbe essere di circa sulle 20/30.000 euro a scuola.

Tale somma, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, è assegnata annualmente al personale docente sulla base di motivata valutazione, con atto del Dirigente Scolastico. Tale somma, è definita bonus ed è esclusivamente destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed ha natura di retribuzione accessoria.

Dunque la valorizzazione del merito riguarderà tutto il personale docente di ruolo, escludendo quello precario.

Tale valorizzazione, che in realtà altro non è che una valutazione “meritocratica” si baserà sui noti criteri che verranno individuati dal Comitato, criteri generici, indeterminati che certamente fomenteranno un contenzioso all'interno della scuola oltre che una situazione di competizione che, personalmente, reputo umiliante per la categoria, per la dignità della professione docente. Certo, è anche vero che tutti i docenti, teoricamente, potrebbero contribuire al miglioramento dell'Istituzione scolastica, ad esempio, e dunque nulla vieterebbe, in via di principio, una distribuzione equa di tale somma tra tutto il personale docente della scuola...

Discorso diverso è il tipo di valutazione, che il comitato effettuerà, di cui all'articolo 448 del TU della scuola, che avverrà su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. Questa valutazione riguarda il servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio. La valutazione e' motivata tenendo conto delle qualita' intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche' di attivita' speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente.

Essa non si conclude con giudizio complessivo, ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio. Questo tipo di valutazione parteciperà alla “caccia” del bonus di cui in premessa? Sussistono dubbi, rilevato che non si parla, per tale
voce, di cui all'articolo 448, di valorizzazione, ma di valutazione e pare essere una fattispecie autonoma rispetto a quella a cui è collegata l'erogazione del bonus, così come accade, ad esempio, per la riabilitazione del personale docente.

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