Dirigente scolastico minaccia docente di destinarla alle supplenze, avanzando richieste sessuali

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In una scuola una docente veniva nominata dal DS come primo vicario, proseguendo l’attività di collaborazione già avviata con la dirigenza scolastica, allorquando aveva assunto l’incarico di vicario del dirigente pro tempore (ossia della moglie del C.), ancor prima che quest’ultimo subentrasse nel medesimo ruolo direttivo ricoperto dalla moglie prima del pensionamento.

Nel momento in cui il DS iniziava a rivolgerle indebite richieste di prestazione sessuali la docente era già stata nominata come vicaria. In base alle accuse emerse il Dirigente, imputato, si avvalse dei suoi poteri per esercitare pressioni sulla docente nella prospettiva della conservazione del medesimo posto anche per l’anno successivo, implicitamente minacciando la perdita di quella qualifica professionale e la sua destinazione all’attività di supplenza, qualora non si fosse mostrata con lui compiacente.

Anzi, le pressioni del DS continuavano e si incentravano sulla prospettiva di un peggioramento della condizione lavorativa della docente sotto il profilo della sua destinazione al ruolo di supplenza, ciò che in seguito in effetti si avverò con l’attribuzione di una funzione strumentale da lei non richiesta, a prescindere, dunque, dalla permanenza nel ruolo di dirigente vicario cui ella, comunque, avrebbe potuto di nuovo legittimamente accedere.

Ciò stante il fatto che la creazione di una ulteriore funzione strumentale non era affatto necessaria, sia perchè il settore della dirigenza era coperto da collaboratori a tempo pieno ( che avevano ben operato, sia perchè la persona offesa già godeva, in qualità di vicario esonerato, di un compenso economico aggiuntivo – non cumulabile con quello di altra funzione strumentale – sia, infine, perchè la predetta funzione non era stata da lei richiesta.

Muovendo da tali premesse ricostruttive, dunque, i Giudici di merito avevano coerentemente descritto una situazione di fatto in cui la docente.venne posta nella prospettiva di assecondare le pressioni del dirigente scolastico, oppure, da un lato, perdere le legittime possibilità di assegnazione alla funzione vicaria e, dall’altro lato, essere destinata ad un ruolo di supplenza attraverso l’attribuzione di una anomala funzione strumentale, nel quadro di una costante attività di prevaricazione finalisticamente orientata a costringerla ad una indebita limitazione della sua libertà sessuale per evitare l’ingiusto danno correlato all’assegnazione di un ruolo non richiesto, nè, tanto meno, necessario nel caso di specie, oltre che all’eventuale esclusione da una posizione paradirettiva interna all’istituto scolastico, cui la stessa, docente titolare di cattedra, ben poteva legittimamente aspirare, avendone già assunto l’incarico.

E la Cassazione penale, con sentenza del dicembre 2015 confermava la condanna nei confronti del DS “per avere abusato dei suoi poteri mediante l’adozione di provvedimenti di contenuto pregiudizievole nei confronti dell’insegnante tenendo una condotta discriminatoria e prevaricatrice al fine di costringerla o indurla a concedergli indebitamente favori di tipo sessuale, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, e segnatamente a causa dei reiterati dinieghi opposti dalla persona offesa.”

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