TFA Sostegno, presto Decreto Miur e bandi Università. Nota Miur operazioni propedeutiche entro 16 gennaio

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Il Miur, com’è noto, ha dato avvio alle operazioni per l’organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, tramite il DM n. 948  dell’1/12/2016.

In data odierna, il Ministero ha pubblicato la nota n. 39425 del 14/12/2016, che ha per oggetto proprio il suddetto decreto e la tempistica relativa all’inserimento dell’Offerta formativa da parte degli Atenei e la successiva delibera del CORECO (Comitato Regionale di Coordinamento).

Gli Atenei hanno già inserito (la data di scadenza era il 19/12/2016) la proria offerta formativa per i percorsi di specializzazione nella banca dati del Ministero (RAD e AVA/SUA-CDS).

Inserita l’offerta formativa, dovrà svolgersi la riunione del CORECO, intergrato dai rappresentati dagli Atenei che hanno presentato l’offerta formativa, al fine di esprimere il parere previsto dal summenzionato decreto.

Il CORECO avrà il compito di vagliare l’offerta formativa delle singole Università, al fine di riscontrarne la coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 del D.M. 30 settembre 2011 e relativi allegati, nonché dall’articolo 3 del D.M. n. 948/2016.

Nello specifico, l’offerta formativa degli Atenei dovrò essere conforme ai seguenti criteri:

proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del D.M. Sostegno;

direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;

convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;

le sedi proposte per lo svolgimento dei corsi di specializzazione devono essere accreditate per attività didattiche in presenza ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 47/2013 e successive modificazioni;

il termine dei percorsi, incluso lo svolgimento dell’esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell’anno accademico 2016/2017;

deve essere consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospenderne la frequenza;

la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (assegnisti di ricerca e, per analogia, ricercatori);

la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato;

la proposta deve specificare il numero massimo e minimo di aspiranti, per ciascun grado di istruzione sempre tenendo in debito conto che il corso di specializzazione prevede il conseguimento di un titolo spendibile a livello nazionale e quindi legato all’intero fabbisogno del sistema scolastico nazionale.

Il CORECO dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 gennaio 2016; a tale parere seguirà il Decreto Miur per la ripartizione dei posti tra gli atenei tenendo conto del fabbisogno nazionale.

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