Supplenti, illegittime le ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale

Di Lalla
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Lalla – La Cisl Scuola Torino invita i Dirigenti Scolastici a ritirare le eventuali disposizioni che prevedono l’obbligo di richiesta delle ferie nei confronti del personale docente supplente, dal momento che la materia è ancora oggetto di modifiche e interventi legislativi. Il precedente: USB Palermo ha ottenuto la revoca delle ferie d’ufficio imposte ai docenti durante il ponte di Ognissanti.

Lalla – La Cisl Scuola Torino invita i Dirigenti Scolastici a ritirare le eventuali disposizioni che prevedono l’obbligo di richiesta delle ferie nei confronti del personale docente supplente, dal momento che la materia è ancora oggetto di modifiche e interventi legislativi. Il precedente: USB Palermo ha ottenuto la revoca delle ferie d’ufficio imposte ai docenti durante il ponte di Ognissanti.

Segnaliamo una iniziativa analoga da parte delle Organizzazioni sindacali di Modena

Modena, i sindacati invitano i DS a non prescrivere ai supplenti fruizione ferie durante i periodi di interruzione delle lezioni

e la revoca, ottenuta dall’USB di Palermo, delle ferie d’ufficio imposte ad alcuni docenti durante il recente ponte di Ognissanti

USB Scuola Palermo ottiene la revoca delle "ferie d’ufficio" per i precari

Il comunicato

Alla CISL Scuola Torino sono pervenute segnalazioni in merito a decreti prodotti e/o a sollecitazioni o obbligo da parte di alcuni Dirigenti Scolastici per il collocamento d’ufficio in ferie nelle giornate di sospensione delle lezioni (come ad esempio nei giorni del 2 e del 3 novembre o durante le vacanze natalizie o pasquali) del personale docente supplente.

La Segreteria Territoriale CISL Scuola Torino ritiene che ciò sia in contrasto con la normativa vigente in quanto:

1. L’art. 13, comma 9 del CCNL del comparto scuola dispone che "le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche".

• Per sospensione delle attività didattiche si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 agosto, mentre per sospensione delle lezioni si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione.
• Alla luce di quanto effettivamente disposto dalla norma contrattuale, il personale docente deve fruire delle ferie nel periodo intercorrente tra il 1 luglio ed il 31 agosto, nulla consentendo al dirigente di poter collocare d’ufficio in ferie il personale durante i giorni di sospensione delle lezioni.

2. L’art. 19, comma 2, del CCNL prevede che: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”

3. Il DL 95/2011 all’art. 5, comma 8, prevede che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, …omissis… sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…omissis… Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."

4. Art. 36, comma 3, della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

5. Art. 2109 del Codice Civile: “Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.

6. Il ddL di stabilità attualmente in discussione al Parlamento all’art. 43 prevede che “All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie”.

Da quanto esposto, è evidente che si tratta di una materia ancora oggetto di modifiche e interventi legislativi, ma in nessun caso è previsto che il Dirigente possa collocare in ferie d’ufficio i suoi dipendenti.

Per questi motivi invitiamo i Dirigenti Scolastici a ritirare le eventuali disposizioni che prevedono l’obbligo di richiesta delle ferie nei confronti del personale docente supplente, in quanto assolutamente illegittimi.

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