Retribuzioni dei docenti non sono adeguate. Non possono prescindere dall’anzianità di servizio. Le sentenze

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Siamo tutti convinti che la retribuzione attuale per il personale scolastico è indegna rispetto al tipo di attività che viene esercitata, alle responsabilità, sempre maggiori, che vengono richieste a tale categoria, così come è fatto notorio che i raffronti effettuati con altri sistemi scolastici sono impietosi in materia di retribuzione.

L’articolo 36 della Costituzione al primo comma afferma chiaramente che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”

La Cassazione Civile sezione Lavoro del 30 novembre 2016 con Sentenza numero 24449 ha affermato che ” L’art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell’attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all’aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti.” E sono diverse le Sentenze emerse nel corso del tempo, sia in Italia che da parte della Corte di Giustizia Europea, con le quali è stato ben sottolineato il fatto che debba essere garantito il principio generale dell’adeguata retribuzione dell’attività lavorativa svolta .

“La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’anzianità di servizio acquisita, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione”. (Cass. 7/7/2008 n. 18584).

Così come è vero che è una questione rimessa prevalentemente alla contrattazione collettiva, poiché il controllo giudiziale ex art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche se stabilita dai contratti collettivi, non può spingersi fino a porre a raffronto i compiti di alcune figure professionali con quelli di altre, al fine di graduarne le retribuzioni, trattandosi di attività riservata all’autonomia individuale e collettiva (Pret. Pisa 31/1/95)”. Ben conoscendo la particolarità del lavoro docente ed anche ATA, delle responsabilità sociali di tali figure, si può dire con un notevole grado di certezza che le attuali retribuzioni non sono rispettose dell’articolo 36 della Costituzione, di ciò se ne deve prendere coscienza, e certamente non saranno i bonus provvisori e pro tempore strumenti idonei volti a soddisfare quanto richiesto dall’articolo 36 della Costituzione.

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