TFA ordinari: M5S deposita interrogazione a tutela dei neo abilitati esclusi da GaE e II fascia di istituto per l’a.s. 2013/14

Di Lalla
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red – Silvia Chimienti (M5S) ha presentato una Interrogazione. Le richieste: quiparare il titolo conseguito tramite TFA  a quello ottenuto dagli abilitati mediante Ssis, riapertura straordinaria delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2013-14, valutare l’istituzione di un canale alternativo di inserimento in graduatoria per gli abilitati mediante TFA ordinario, emanare il bando di un secondo ciclo di tirocinio formativo attivo ordinario con riguardo alla posizione di chi ha già superato le prove di accesso.

red – Silvia Chimienti (M5S) ha presentato una Interrogazione. Le richieste: quiparare il titolo conseguito tramite TFA  a quello ottenuto dagli abilitati mediante Ssis, riapertura straordinaria delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2013-14, valutare l’istituzione di un canale alternativo di inserimento in graduatoria per gli abilitati mediante TFA ordinario, emanare il bando di un secondo ciclo di tirocinio formativo attivo ordinario con riguardo alla posizione di chi ha già superato le prove di accesso.

L’interrogazione

Per sapere – premesso che:

l’attuale sistema di formazione dei nuovi docenti, denominato TFA (tirocinio formativo attivo), recentemente conclusosi o in procinto di concludersi, ha selezionato, fra circa 200 mila aspiranti, circa 11 mila docenti attraverso tre apposite prove d’accesso articolate in un test preliminare a carattere nazionale, una prova scritta e una prova orale vertenti sulle conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, secondo i programmi definiti dalle indicazioni nazionali;

il suddetto percorso formativo ha poi contemplato la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici, un tirocinio attivo di 475 ore in classe e il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione composto dall’esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e dalla discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe;
l’iscrizione alla preselezione per ogni classe di concorso costava dai 100 ai 150 euro e dopo il superamento delle prove di accesso, la frequenza al percorso abilitante necessitava del pagamento di una tassa di iscrizione di circa 2.600 euro a testa in media;

sulla base del decreto ministeriale n. 249 del 2010, e dei successivi regolamenti ministeriali ad esso connesso, l’abilitazione conseguita tramite la frequenza del TFA risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli della SSIS (scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario), ai cui abilitati era sempre spettato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l’immissione in ruolo per scorrimento (legge n. 296 del 2006). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il tirocinio formativo attivo spetterebbe solamente l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (GI), dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato;

il suddetto decreto perpetra una discriminazione tra chi si è abilitato con il tirocinio formativo attivo (ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010) e chi ha conseguito il medesimo titolo equipollente presso gli altri Paesi dell’UE o chi, dopo avere interrotto la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario si è abilitato frequentando lo stesso corso di tirocinio formativo attivo durante questo anno accademico;
il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto è previsto per il 2014;

l’imminente approvazione dei TFA speciali, decisa a seguito dell’apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la violazione della direttiva comunitaria 1999/70 sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato, abiliterà oltre 80.000 docenti aventi un’anzianità di servizio pari a tre anni scolastici –:

  • quali iniziative intenda assumere per equiparare il titolo conseguito tramite tirocinio formativo attivo a quello ottenuto nel periodo 1999-2009 dagli abilitati mediante scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario sulla base del medesimo riconoscimento di quel valore di prova concorsuale che spettava a questi ultimi (ai sensi dell’articolo 1, comma 6- ter , del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306), in modo da ottemperare all’articolo 97 della Costituzione, che prevede l’assunzione previo concorso nella pubblica amministrazione;
  • quali iniziative intenda adottare per consentire la riapertura straordinaria delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2013-14, garantendo in tal modo che il titolo conseguito dai nuovi docenti abilitati mediante TFA ordinario risulti spendibile fin da subito e senza attendere un intero anno scolastico e se non ritenga opportuno rendere il suddetto aggiornamento annuale delle graduatorie una prassi abituale, in virtù delle nuove modalità di abilitazione che prevedono appunto l’emissione di bandi a cadenza annuale;
  • se non ritenga opportuno valutare l’istituzione di un canale alternativo di inserimento in graduatoria per gli abilitati mediante TFA ordinario, al fine di tenere in considerazione il faticoso percorso seguito e la dura selezione constata di tre prove successive sostenute dagli abilitati con il TFA ordinario;
  • se intenda emanare il bando di un secondo ciclo di tirocinio formativo attivo ordinario rivolto in particolare ai candidati risultati idonei ma non vincenti alle prove del primo ciclo e se intenda garantire l’ammissione in sovrannumero al suddetto secondo ciclo per coloro che erano risultati vincenti in più classi di concorso di ambito diverso e che avevano dovuto rinunciare a una di esse ai fini dell’abilitazione, difformemente da quanto avveniva secondo le procedure previste dalla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. (5-00925)

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