Supplenze: eventuali sanzioni per contratti fino ad avente diritto non devono avere conseguenze sulle nuove graduatorie di istituto

Di Lalla
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Ci scrivono molti docenti preoccupati delle possibili sanzioni minacciate da alcuni Dirigenti Scolastici al rifiuto di proposte di supplenza con contratti fino all’avente diritto da graduatorie dell’a.s. 2013/14. Si minaccia addirittura il "depennamento" dalle nuove graduatorie.

Ci scrivono molti docenti preoccupati delle possibili sanzioni minacciate da alcuni Dirigenti Scolastici al rifiuto di proposte di supplenza con contratti fino all’avente diritto da graduatorie dell’a.s. 2013/14. Si minaccia addirittura il "depennamento" dalle nuove graduatorie.

Va innanzitutto precisato che le sanzioni possibili per rinuncia, assenza, abbandono servizio per supplenza conferita da Graduatorie di istituto sono disciplinate dal Regolamento delle supplenze (dm 131/07) e tra queste non rientra il depennamento (non esiste proprio la parola nel regolamento, se non per le supplenze di infanzia e primaria fino a 10 giorni). La sanzione massima è la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, in caso di abbandono del servizio. Sanzione che comunque va sempre considerata relativamente all’a.s. in corso e non al triennio. Le sanzioni. Guida

Ma bisogna sottolineare che il Regolamento delle supplenze non si occupa dei contratti che i Dirigenti Scolastici sono stati costretti a stipulare nel primo mese di scuola, a causa della mancata pubblicazione per tempo delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/17, ossia contratti fino all’avente diritto ex art. 40 L. 449/97.

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Per l’a.s. 2014/15 il Ministero non ha emanato una specifica normativa, anzi quasi negando che vi fosse emergenzialità e prospettando la soluzione nella creazione dell’organico funzionale a partire dal prossimo anno scolastico (leggi Giannini. Seconda fascia Graduatorie istituto: niente assunzione, c’è concorso. Quota 96, li stiamo contando)

E dunque bisogna risalire all’ultimo intervento del Ministero in materia, rintracciabile in una nota del 2011, la. n. 7138/2011, che però ripropone la stessa situazione dell’a.s. 2014/15 e dunque applicabile "E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014."

In essa è specificatamente indicato che gli eventuali comportamenti sanzionabili non devono avere conseguenze sulle nuove graduatorie. Non ci risultano successive modifiche intervenute nella normativa, nè che ai Dirigenti Scolastici sia attribuita la facoltà di depennamento dalle graduatorie per comportamenti ritenuti non conformi alla normativa.

Lo speciale Supplenze a.s. 2014/15

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