Supplenze e ferie. Alla Camera all’esame un ddl per abrogare la “non monetizzazione”

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In Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati è ripreso l'esame del ddl 1974 a firma Chimienti (M5S), volto a cancellare la norma che non prevede più la monetizzazione di tutte le ferie del personale a tempo determinato, maturate durante le supplenze.

In Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati è ripreso l'esame del ddl 1974 a firma Chimienti (M5S), volto a cancellare la norma che non prevede più la monetizzazione di tutte le ferie del personale a tempo determinato, maturate durante le supplenze.

La norma era presente nel CCNL del 29 novembre 2007 che prevedeva, all'articolo 19, che per il personale supplente o incaricato "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non fosse obbligatoria" e quindi i circa 1.000 euro, corrispondenti alla mancata fruizione per i docenti sotto contratto dal 1 settembre al 30 giugno o meno, veniva corrisposta tra il gennaio e il marzo dell'anno successivo.

Durante il Governo Monti, la normativa fu cambiata con il decreto-legge sulla "spending review": esattamente l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale norma prevede nello specifico che i giorni di ferie devono essere goduti obbligatoriamente, senza alcun trattamento economico sostitutivo: una normativa tutta tesa al risparmio e che rende inapplicabile quanto previsto dal CCNL, ponendo praticamente i docenti in "ferie d'ufficio".

Successivamente, la legge di stabilità del Governo Monti, la  228/2012,  introdusse una parziale deroga a tale norma  e specificò che essa si applica "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie", consentendo così la monetizzazione solo per i giorni di ferie spettanti  detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nella supplenza. In pratica, compiendo l'operazione di detrazione, dai 36 giorni iniziali di ferie, che spettano ad un incarico che arrivi fino al 30 giugno dopo 3 anni di servizio, restano monetizzabili pochissimi giorni, da qui la perdita consistente di circa 1.000 euro. I giorni da detrarre infatti, che sono quelli di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi.

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