Supplenze: differenze tra messa a disposizione per il sostegno e per la classe curricolare. Conseguenze delle nuove note del Miur

Di Lalla
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Lalla – La pubblicazione da parte del Miur di due note sulla messa a disposizione per le supplenze su sostegno da parte dei docenti specializzati non inseriti in alcuna graduatoria ha messo in subbuglio docenti e segreterie scolastiche. Ma distinguiamo tra i vari tipi di domanda di messa a disposizione che gli aspiranti docenti possono presentare.

Lalla – La pubblicazione da parte del Miur di due note sulla messa a disposizione per le supplenze su sostegno da parte dei docenti specializzati non inseriti in alcuna graduatoria ha messo in subbuglio docenti e segreterie scolastiche. Ma distinguiamo tra i vari tipi di domanda di messa a disposizione che gli aspiranti docenti possono presentare.

Bisogna innanzitutto dire che la messa a disposizione per le materie curricolari e la messa a disposizione per il sostegno seguono due normative diverse.

La messa a disposizione per le materie curricolari.

E’ stata autorizzata dal Ministero nella circolare del 30 agosto 2013 "Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed Ata".

In essa si legge "Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie degli istituti viciniori.

Esaurita tale possibilità, i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione".

Pertanto non è indicato un limite al numero di domande di messa a disposizione che ogni docente può inviare, anche in province diverse da quelle in cui è già inserito nelle Graduatorie ad esaurimento e/o di istituto. L’importante è che le domande di messa a disposizione siane utilizzate esclusivamente dopo aver passato in rassegna le graduatorie degli istituti viciniori.

Il modello di messa a disposizione non è elaborato dal Ministero, ve ne proponiamo uno dell’Ufficio Scolastico di Padova.

L’unico limite è rappresentato dalla particolare procedura con cui deve essere considerato il punteggio di servizio, qualora nello stesso anno scolastico sia capitato di lavorare in due diverse province " qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”. [nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009]

Pertanto non può essere considerata legittima la risposta di una segreteria scolastica alla proposta di messa a disposizione da parte di un docente "Si comunica alla S.V. che se già inclusa nella graduatoria di istituto della provincia di ***, con la messa a disposizione verrà esclusa dalle graduatorie di circolo e d’istituto……"

La messa a disposizione, in quanto contemplata dalla normativa, non deve affatto comportare penalizzazioni, ma risultare un’occasione di lavoro in più, oltre a consentire alle scuole di reperire personale in maniera per rispondere alle esigenze didattiche.

La messa a disposizione per il sostegno

  • da parte di personale non inserito in alcuna graduatoria

Essa è stata regolamentata dal Ministero con due successive note, rispettivamente del 18 e 20 settembre 2013.

Con la nota del 18 settembre 2013 si mette in evidenza le numerose pronunce giurisprudenziali che confermano l’obbligo per l’Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, pertanto si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.

Con la nota del 20 settembre 2013 si puntualizza e circoscrive tale priorità: Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.

E’ importante sottolineare che "l’utilizzo di personale specializzato non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia è subordinato allo scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul sostegno dell’intera provincia, ivi inclusi coloro che hanno dichiarato il titolo di specializzazione entro il 10 settembre 2013"

Pertanto, la messa a disposizione non inficia in alcun modo le modalità di conferimento delle supplenze su sostegno ai docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma interviene prima del possible reclutamento di personale non specializzato, per quanto inserito nelle graduatorie di quella provincia.

  • da parte di personale già inserito nelle Graduatorie di istituto di una provincia

La nota del 20 settembre non limita la possibilità ai docenti, già regolarmente inseriti nelle Graduatorie di istituto di una provincia, di inviare eventuali domande di messa a disposizione anche per il sostegno in province diverse dalla propria.

Tali istanze a nostro parere vanno però tenute in considerazione solo dopo il reclutamento di personale specializzato non inserito in alcuna provincia e dopo il reclutamento di personale non specializzato inserito nelle graduatorie di quella provincia. 

In questo modo a nostro parere si è venuta a creare una disparità tra il personale già inserito nelle graduatorie di una provincia, per il quale la normativa non presenta alcuna limitazione nell’invio di domande di messa a disposizione in qualsiasi provincia (l’assunzione è subordinata ai criteri che abbiamo esposto) e il personale specializzato su sostegno, ma non inserito in alcuna provincia, che rimane limitato solo alla provincia scelta per la messa a disposizione.

Tra l’altro la circostanza di aver prodotto la domanda in un’unica provincia deve essere sì resa nell’istanza di messa a disposizione, ma non ci risulta che vi sia un pratico ed efficace sistema di controllo delle dichirazione rese da parte delle segreterie. Appare condivisibile in questo senso il suggerimento del vicepresidente nazionale della FISH Salvatore Nocera "Il docente che si mette a disposizione non conosceva precedentemente tale impedimento posto solo adesso dal MIUR; onde evitare ricorsi e contenzioso, sarebbe opportuno che il Dirigente scolastico, prima della nomina gli faccia rilasciare una dichiarazione che, qualora abbia presentato dichiarazione di messa a disposizione in altre scuole, rinuncia a tali scuole, indicandone la denominazione e sede"

Da quando decorre la nuova normativa

I dirigenti scolastici, ricevute le istanze, daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. Si tratterà quindi di stilare due elenchi.

Il Miur non ha posto scadenza, per cui il tutto potrebbe essere lasciato all’iniziativa dei singoli Dirigenti Scolastici.

Quel che è certo è che nel frattempo si continua ad assegnare le supplenze con le modalità consuete, stabilite dal DM 131/07 e dalla circolare del 30 agosto 2013, come indicato dalla nota del 20 settembre 2013 "Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive" .

Il contenzioso

Non mancherà di instaurarsi il contenzioso, da parte di coloro (docenti non specializzati) che non accettano che il Miur possa modifica con due note quanto contenuto nel decreto 131/07 (regolamento delle supplenze).

Supplenze su sostegno con messa a disposizione: quante confusione determinata dalle circolari ministeriali!

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