Stato di salute docenti: non può essere diffuso in Internet

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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha vietato, in data 25 settembre 2014, la diffusione in internet di dati personali che rivelino lo stato di salute dei docenti.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha vietato, in data 25 settembre 2014, la diffusione in internet di dati personali che rivelino lo stato di salute dei docenti.

Il provvedimento è stato preso nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e del Miur che hanno illecitamente diffuso dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei docenti.

Il tutto è nato dalla segnalazione di una docente, il 20 luglio 2014, che ha fatto presente la pubblicazione dei dati personali relativi alla sua disabilità sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, raggiungibili tramite i motori di ricerca e facilmente consultabili da tutti. Da verifiche effettuate si è rilevato che alle graduatorie della scuola primaria era allegati anche  gli elenchi dei riservisti corredati dalla legenda che spiega dell’eventuale fruizione di benefici derivanti da gravi invalidità.

Le graduatorie, quindi, oltre ai dati identificativi dei docenti, riportano anche dati eccedenti che non sono pertinenti alla finalità delle pubblicazioni, come ad esempio codice fiscale, numero di figli a carico e, appunto, eventuali invalidità.




Per l’art. 4 comma 1 per diffusione dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione", la pubblicazione di dati eccedenti che danno comunicazione di informazioni non pertinenti ha causato una diffusione di dati sensibili che hanno rivelato lo stato di salute degli interessati andando a sfociare nella normativa per le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Lo stesso Miur, con la circolare del 7 marzo 2008 vietava la pubblicazione di dati sensibili nelle graduatorie di circolo e di istituto chiarendo che "non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, il domicilio o il recapito telefonico poiché la conoscenza da parte di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell'ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari”.

Il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali  prescrive, inoltre, di conformare la pubblicazione degli atti in internet con le disposizioni contenute nel Codice relative alla protezione dei dati personali rispettando il divieto i diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

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