Sostituzione dei docenti il primo giorno di assenza, si può? Bisogna garantire l’offerta formativa

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E' al centro di polemiche la norma contenuta nella legge di stabilità che impedisce ai dirigenti di sostituire i docenti al primo giorno di assenza.

E' al centro di polemiche la norma contenuta nella legge di stabilità che impedisce ai dirigenti di sostituire i docenti al primo giorno di assenza.

La norma è contenuta nella legge di stabilità 2015 che impedisce ai dirigenti di conferire supplenze brevi per un giorno di assenza, ma "Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa".

Quindi, innanzitutto l'offerta formativa che deve essere garantita agli studenti, indipendentemente dal divieto di sostituzione.

Altro punto caldo che in questi giorni si sta discutendo nelle scuole riguarda l'utilizzo dell'organico del potenziamento.

Infatti, il Ministero ha emanato una nota specifica con la quale afferma he "a conclusione del piano straordinario sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l'utilizzo dell'organico potenziato che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica". Ricordiamo, però, che l'assegnazione alle scuole non avverrà prima di fine novembre. Cosa fare fino a novembre per garantire la "tutela e la garanzia dell'offerta formativa"? Sembra rientrare nel caso specifico indicato dalla legge di stabilità, dato che sostituire un collega assente attraverso le disponibilità dei docenti non è sempre facile.

La tutela dell'offerta formativa è invocata anche nella stessa legge 107, "La Buona scuola", quando al comma 85 afferma che "il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia". Ma ciò deve avvenire "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7" che dà indicazioni circa il potenziamento dell'offerta formativa.

Quindi, divieto di supplenze aggirabile? Sembra di sì, in nome dell'offerta formativa.

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