Permessi per allattamento facoltativi: non sono un obbligo automatico

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I riposi per allattamento che spettano alle mamme lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino sono permessi facoltativi e non un obbligo che il datore di lavoro deve concedere in automatico.

I riposi per allattamento che spettano alle mamme lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino sono permessi facoltativi e non un obbligo che il datore di lavoro deve concedere in automatico.

La mamma lavoratrice, infatti, può fruire o meno dei permessi per allattamento senza che la sua rinuncia faccia rischiare una sanzione al datore di lavoro.

Ad rendere noto il chiarimento è il ministero del Lavoro con un interpello sui permessi facoltativi.




L’articolo 39 del Dlgs 151 del 2011 recita “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore”.

Il Ministero fornisce la corretta interpretazione della legge chiarendo che i permessi per allattamento sono una diritto della mamma lavoratrice che il datore di lavoro deve concedere quando richiesti. Ma non sono un obbligo, diversamente da quanto avviene per il congedo di maternità. Se la mamma lavoratrice non vuol fruire del permesso di allattamento e la sua rinuncia è spontanea, il datore di lavoro non può essere sanzionato, anche se resta ferma la possibilità degli organi di vigilanza di effettuare verifiche per accertarsi della spontaneità della rinuncia. Tale rinuncia, tra l’altro deve essere giustificata da ragioni inequivocabili per l’interesse della lavoratrice.

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