Orario insegnante di sostegno ed educatori professionali: come gestirlo

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Giuseppe Argiolas Consigliere nazionale CIIS (Coordinamento italiano insegnanti di sostegno) – Servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli studenti con disabilità degli istituti superiori. L’orario degli educatori non può essere un impedimento all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi.

Giuseppe Argiolas Consigliere nazionale CIIS (Coordinamento italiano insegnanti di sostegno) – Servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli studenti con disabilità degli istituti superiori. L’orario degli educatori non può essere un impedimento all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi.

Come già pubblicato in precedenza su Orizzontescuola.it L'orario di servizio dei docenti di sostegno Orario docenti di sostegno. Non può essere deciso da consigli di classe e commissioni si ripropone il problema di organizzare l’orario dei docenti di sostegno e quello degli educatori professionali richiesti dalle famiglie al fine di garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Le richieste opportunamente istruite dai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di scuola non possono non tenere conto delle esigenze specifiche dei consigli di classe, collegi docenti e consigli di istituto.

Accade non di rado che le stesse vengano inoltrate agli enti locali senza un parere esaustivo da parte degli organi collegiali.

Tale pareri rientrano nelle funzioni del collegio docenti, consiglio di Istituto, consiglio di classe:
<< Collegio docenti Testo unico D.Lgs. 297/94 art. 7 comma 2 lettera b – formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto, lettera d – valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica>>

<< Consiglio di istituto Testo unico D.Lgs. 297/94 art. 3 – Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

art. 10 comma 4 – Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi >>.

<< Consiglio di classe Testo unico D.Lgs. 297/94 art. 5 comma 8 – si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza >>.

I dirigenti scolastici tengono conto dei suddetti orientamenti (organi collegiali) sulla base del
<< D.L.vo 165 del 2001art. 25 comma 2- Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane , comma 6- Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell' attività formativa, organizzativa e' amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica >>.

La gestione della compresenza dei docenti di sostegno e degli educatori all’interno delle singole classi a seguito dell’attuazione degli accordi di programma non deve costituire un impedimento per il processo dell’integrazione scolastica << l’art. 40 della L. n. 449 del 1997 il quale testualmente dispone che: “In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>.

Pertanto anche la formulazione dell’orario degli educatori professionali dovrà tener conto dell’ampia flessibilità organizzativa e funzionale del servizio nel pieno rispetto del POF(piano dell’offerta formativa), libertà di insegnamento e autonomia scolastica.

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