Note disciplinari, rischi civili e penali per i docenti. Dall’abuso di correzione all’omissione di denuncia

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A quali rischi civili e penali si espongono gli insegnanti nell’esercizio del loro ruolo di pubblici ufficiali? Quali, in particolare, i rischi penali connessi al sistema disciplinare?

A quali rischi civili e penali si espongono gli insegnanti nell’esercizio del loro ruolo di pubblici ufficiali? Quali, in particolare, i rischi penali connessi al sistema disciplinare?

Sono sempre di più le scuole che, impressionate dalla crescente mole di ricorsi ai tribunali amministrativi, decidono di munirsi di protocolli e regolamenti molto dettagliati a cui fare riferimento per tenersi al riparo dalle eventuali conseguenze di provvedimenti disciplinari non graditi alle famiglie.

Eh già, tramontati per sempre i tempi in cui Orazio ricordava con affetto il plagosus Orbilius che tante vergate infliggeva ai suoi studenti svogliati, conviene farsi definitivamente una ragione del fatto che anche una semplice nota sul registro o sul diario potrebbe dare origine a complicazioni non trascurabili dal punto di vista legale.

La casistica è molto ampia e non è certo nostra intenzione spaventare i lettori, ma è bene sapere che, per esempio, un “provvedimento disciplinare eccessivo, sproporzionato rispetto alla colpa commessa può esporre il docente al reato di abuso dei mezzi di correzione, mentre un’istruttoria debole o assente in presenza di un comportamento che avesse i contorni di un reato potrebbe chiamare in causa addirittura la diffamazione” ci ha detto l’Avvocato Emanuele Montemarano. Né ci si salva cadendo nell’eccesso opposto: “Il mancato esercizio di potere disciplinare è foriero di conseguenze ancora più gravi: in caso si decida di non denunciare un atto di bullismo grave o ripetuto si può essere accusati di omissione di denuncia”.

“Insomma, è come stare tra l’incudine e il martello, ma non dobbiamo mai dimenticare – prosegue il legale – che se si decide di ricorrere a una sanzione vera e propria bisogna stare molto attenti alla raccolta delle prove, oggettive o verosimili che siano, restando persuasi del fatto che per una materia così delicata non esistono soluzioni preconfezionate”.

Due principi da non dimenticare: imparzialità e contraddittorio

Montemarano richiama poi, oltre alle più recenti disposizioni sui reati connessi al sistema disciplinare, anche qualche principio generale di diritto amministrativo: “Tanto nella valutazione quanto nei provvedimenti disciplinari, i docenti sono tenuti all’imparzialità. Questo vuol dire che possono anche liberamente decidere di trattare casi uguali in maniera diversa – se ritengono che ciò sia utile dal punto di vista educativo o didattico – ma devono considerare che più la sanzione è grave, più deve essere dettagliata la sua motivazione, esattamente come avviene nel caso dei richiami sul posto di lavoro”.

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Altro principio da non dimenticare prima di procedere a un’annotazione sul registro o a una sospensione è il contraddittorio: dopo una raccolta delle evidenze a suo carico, bisogna poter dimostrare di aver messo l’alunno destinatario del provvedimento in condizione di difendersi (al comma 3 dell’art. 4 dello Statuto degli Studenti leggiamo infatti: “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”).

“Consiglierei ai docenti di riguardarsi spesso lo Statuto degli Studenti, in particolare gli articoli 3 e 4 che, ricordando gli obblighi fondamentali per gli alunni, delimitano alcuni principi importanti in fatto di sanzioni” continua l’Avvocato Montemarano. “È importante avere sempre ben chiaro che il potere punitivo della scuola è limitato alla sola funzione educativa e che se si sospettano azioni perseguibili dal punto di vista penale, si deve andare molto a fondo prima di dar luogo a qualsiasi provvedimento, così da non ritrovarsi citati in tribunale per diffamazione o calunnia”.

Bullismo, allora che fare?

Facciamo presente all’Avvocato Montemarano che col dilagare di comportamenti riconducibili, per esempio, al bullismo, sono sempre più frequenti i casi in cui il docente non ha le prove dirette del ‘misfatto’. Che cosa fare a quel punto, andare avanti col rischio di vedersi poi recapitare una bella citazione in tribunale per abuso dei mezzi di correzione oppure far finta di nulla? “In situazioni del genere bisogna seguire una piccola istruttoria raccogliendo prove ed elementi verosimili, che tengano conto delle personalità e delle abitudini delle persone coinvolte e che facciano reputare come verosimile il reato che si sospetta.

L’errore da cui più bisogna guardarsi è, invece, quello di improntare il proprio comportamento a una cautela eccessiva, poiché è obbligo giuridico del docente prevenire i reati”. Illuminante a questo proposito un passaggio della Circolare ministeriale del 4 luglio 2008 che integra lo Statuto degli Studenti: “I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo tasso di disvalore sociale, non possono essere trattati alla stregua di un’infrazione disciplinare, ma devono poter essere sanzionati dalla scuola con maggiore rigore e severità, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Indicazioni che possono essere lette come una vera e propria norma antibullismo, dal momento che legittimano i docenti a intervenire non solo in presenza di un’infrazione, ma anche di un “comportamento riprovevole”, quindi un’espressione, un gesto fatto con l’intento preciso di offendere e di provocare nella vittima un malessere profondo e potenzialmente distruttivo.

Espressioni ingiuriose: meglio trascriverle che interpretarle

Non meno delicato è il caso delle offese verbali: con quale criterio si stabilisce il confine tra un’espressione goliardica e un’espressione lesiva della serenità psicologica di un ragazzo? Anche qui il consiglio dell’Avvocato Montemarano è improntato a misura e buon senso: “Nel caso si debba redarguire uno studente perché ha utilizzato espressioni inappropriate a un determinato contesto, il mio consiglio è riportare quanto è stato effettivamente detto senza ricorrere a interpretazioni, poiché esse potrebbero far nascere il dubbio che abbiate già formulato un giudizio. È importante, poi, ricordare che nei casi più seri i docenti devono stabilire collegialmente il provvedimento disciplinare più idoneo”.

“La scuola insomma – conclude Montemarano – deve continuare a portare avanti la sua azione educativa senza lasciarsi paralizzare dagli eventuali rischi a cui alcuni provvedimenti sfavorevoli agli studenti potrebbero dare luogo. Ma poiché violare la legge penale è più grave che violare la legge amministrava, se si pensa di essere di fronte a una situazione grave, che ha i contorni del reato vero e proprio, è certo preferibile un eccesso anziché un difetto di severità”.

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