Insegnante licenziato per incapacità: il primo caso nella scuola

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E’ il primo caso nella scuola, ma potrebbe rappresentare un precedente: un professore licenziato perché non più in grado di volgere il proprio lavoro.

E’ il primo caso nella scuola, ma potrebbe rappresentare un precedente: un professore licenziato perché non più in grado di volgere il proprio lavoro.

E’ accaduto all’Istituto Superiore Einaudi-Scarpa di Montebelluna dove il preside, Gianni Maddalon, ha dispensato dal servizio un insegnante di ruolo.

Non un insegnante precario, ma un docente con cattedra a cui sono state contestate incapacità professionali che lo hanno  reso oggetto di accertamenti e, alla fine, alla fine del rapporto di lavoro.

Nei confronti di docenti precari tali provvedimenti erano stati presi anche in passato per non aver superato l’anno di prova, ma nei confronti di un insegnante di ruolo accade per la prima volta e il contenzioso potrebbe aprire un nuovo capitolo sui licenziamenti del personale della scuola.




Come è stato sciolto il contratto di un insegnante di ruolo?

A spiegarlo è Giuseppe Morgante, segretario Uil  scuola di Treviso. Innanzitutto il dirigente deve avviare una pratica che metta a fuoco il problema chiedendo all’USR l’invio di un ispettore che verifichi quanto contestato al docente. E anche l’ispettore trova che quello che viene contestato corrisponde a verità il preside può procedere con il licenziamento. Il docente potrà, in ogni caso, avviare  un ricorso ma il contratto nazionale degli insegnanti prevede il licenziamento e al dirigente spetta l’ultima parola.

Cosa può far scattare provvedimenti di licenziamento?

A far scattare i provvedimenti di licenziamento nei confronti di un docente di ruolo possono essere oltre all’incapacità di servizio anche l’inidoneità all’insegnamento oppure motivi di salute, per i quali sarà interpellata una commissione medica. Quindi oltre ai motivi disciplinari è da prendere in considerazione anche l’inadeguatezza nello svolgimento del proprio ruolo.

Chi scioglie il contratto?

A sciogliere il contratto in caso di licenziamento disciplinare, spiega Giorgio Corà provveditore dell’Ufficio Scolastico provinciale, è il direttore generale dell’USR. Se invece il licenziamento avviene per scarso rendimento protratto a licenziare sarà il dirigente che può licenziare anche nel caso di non superamento dell’anno di prova, se l’insegnante in questione ha riportato per 2 anni consecutivi il giudizio negativo del comitato di valutazione.

 

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