Immissioni in ruolo. Ainis: incostituzionale ‘rimandare’ a 2016 docenti promossi concorso. Fra gli assunti 2015 da GaE invece anche alcuni bocciati

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Il Gruppo GM2012 in rispetto del T.U. propone il commento del costituzionalista Ainis sul comma del DDL Scuola che rimanda al 2016 e successivi l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti "idonei" del concorso 2012.

Il Gruppo GM2012 in rispetto del T.U. propone il commento del costituzionalista Ainis sul comma del DDL Scuola che rimanda al 2016 e successivi l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti "idonei" del concorso 2012.

Sono quattro le fattispecie di incostituzionalità del rinvio delle assunzioni dei docenti 'idonei' del concorso 2012:
1) l'assenza di una giustificazione alla deroga alla legge che invece impone di continuarne le assunzioni anche nel 2015,
2) anche in presenza di una giustificazione, la violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 della Costituzione),
3) l'irragionevolezza e l'irrazionalità della norma, che va a violare il principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.), 4) la lesione del principio dell’affidamento (art. 2 Cost.).

È quanto scrive il costituzionalista Michele Ainis in un parere diffuso oggi alla stampa dai docenti in Graduatoria di Merito 2012 in rispetto del T.U.

Il comunicato diffuso dalla portavoce del gruppo, Romina Pepe

Circa il primo argomento, il costituzionalista osserva che "in uno Stato costituzionale di diritto il legislatore non è assolutamente libero di fare e di disfare". L'aforisma di J.H. Kirchmann «un tratto di penna del legislatore e intere biblioteche vanno al macero» "valeva durante l’Ottocento, ma non può valere in sistemi retti da una Costituzione rigida, che pone limiti precisi alla discrezionalità legislativa". Una deroga alla legge è ammissibile a condizione che abbia una motivazione, una giustificazione.

"Viceversa – scrive Ainis – la Relazione illustrativa che accompagna il ddl 2994 è assolutamente reticente circa le motivazioni della deroga inflitta alle regole di legge, sulle quali poggiano le aspettative degli idonei del concorso bandito nel 2012: essa si limita a parafrasare gli enunciati dell’art. 8 (ora art. 10), senza offrire alcuna spiegazione sulla scelta operata in quell’articolo". Non è senza significato che l'esigenza di una valida giustificazione "*sia stata ribadita dalla relatrice Maria Coscia sul ddl 2994, nel suo intervento presso la VII Commissione permanente della Camera dei deputati durante la seduta del 10 aprile 2015, come attesta il verbale: «Con riferimento alla perdita di efficacia delle graduatorie del concorso del 2012 a partire dal 1º settembre 2015, segnala che è necessario un chiarimento in relazione al fatto che il decreto ministeriale c.d. Giannini n. 356 del 2014 aveva previsto che gli idonei hanno titolo ad essere destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori»*".

"In ogni caso– continua il costituzionalista -, la violazione del principio del concorso pubblico rappresenta il più evidente profilo d’illegittimità costituzionale della norma qui in esame. Tale principio si conserva nell’art. 97 della Costituzione («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge») e viene ribadito dall’art. 34, che di nuovo stabilisce l’attribuzione «per concorso» delle borse di studio agli studenti meritevoli".

La Corte Costituzionale, continua il docente universitario, è "univoca" nel ritenere "che la facoltà del legislatore d’introdurre deroghe al principio del concorso pubblico va «delimitata in modo rigoroso», sicché le deroghe risultano ammissibili solo dinanzi a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle»".

Secondo Ainis, "nessuna di tali esigenze ricorre nel caso di specie. Gli idonei del concorso del 2012 sono più qualificati rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, non meno qualificati. E oltretutto il loro numero rappresenta il 6% appena della platea dei nuovi assunti, sicché resta insondabile il motivo che ne giustificherebbe l’esclusione. Quale che sia il motivo, e ammesso che ne sussista uno, questa scelta contrasta con l’art. 97 Cost., e configura quindi un vizio di legittimità costituzionale".

Michele Ainis poi esamina i tratti di irrazionalità e irragionevolezza della norma che rinvia le assunzioni dei docenti idonei di concorso: l'irrazionalità "comporta una rottura della coerenza interna dell’ordinamento giuridico, quindi di un valore strutturale del diritto, che discende dal principio di non contraddizione; invece l’irragionevolezza si configura quando il legislatore appresta trattamenti diversi a situazioni eguali, o trattamenti eguali a situazioni diverse. In entrambi i casi la disposizione costituzionale violata ha sede nell’art. 3, che custodisce il principio d’eguaglianza".

Nel caso di specie, l’art. 10 del ddl, spiega il costituzionalista, "delinea in primo luogo una norma irrazionale, un precetto che entra in opposizione con se stesso. Da un lato, ribadisce la validità triennale delle graduatorie concorsuali; dall’altro lato, amputa il triennio di validità della graduatoria di merito relativa al concorso del 2012. Non solo. Da un lato, questa disposizione normativa conferma la regola del concorso come strumento di reclutamento della docenza scolastica, ed anzi la rafforza, disponendo che in futuro l’assunzione avverrà «esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami»; dunque, a regime, le uniche graduatorie previste dal nostro ordinamento consisteranno nelle graduatorie di merito, non vi sarà più spazio per altre graduatorie. Tuttavia la stessa norma attinge – esclusivamente, anche in questo caso – dalla graduatoria ad esaurimento per il Piano straordinario di assunzioni". "Sicché– conclude su questo argomento Ainis – il legislatore vuole e disvuole: vuole il concorso pubblico per assumere i docenti, ma disvuole l’unico concorso pubblico bandito dallo Stato negli ultimi tre lustri. Un concorso, peraltro, altamente selettivo, con rigidi requisiti d’ammissione, con una prova di preselezione computer-based, con esami scritti e orali (cfr. il bando di concorso di cui al decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 2012); tant’è che venne superato soltanto dal 7% dei circa 321.000 candidati iniziali. Fra i candidati respinti rientrano molti iscritti alle Gae, i quali otterrebbero adesso l’assunzione, mentre non la otterrebbero gli idonei di quel medesimo concorso: una scelta irrazionale, oltre che ingiusta".

Vi è poi l'aspetto irragionevole della scelta normativa, prosegue il docente universitario, "nel senso che distingue fra situazioni eguali, assoggettandole a un trattamento differenziato. Anzi: tale scelta risulta doppiamente irragionevole. Perché la graduatoria di merito del concorso del 2012 ha già procurato l’assunzione in ruolo di migliaia di idonei, attraverso il “decreto Giannini” n. 356 del 2014, applicato nell’anno scolastico 2014-2015: dunque una parte dei docenti idonei riscuote il proprio diritto al reclutamento, un’altra parte riscuote unicamente una discriminazione", che Ainis non esita a definite una "distinzione tra figli e figliastri".

L'ultimo vizio di incostituzionalità dal quale dal quale è affetto l’art. 10 del disegno di legge sulla scuola "deriva dalla lesione del principio dell’affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa degli idonei a ottenere l’assunzione, ove l’amministrazione scolastica decida nuovi reclutamenti durante il triennio di validità delle graduatorie di merito. L’aspettativa consiste in una situazione giuridica attiva, che in vari casi il diritto positivo tutela espressamente. In tale posizione si riflette un principio cardine dello Stato di diritto: l’affidamento verso gli impegni dello Stato".

Considerato che "la Corte costituzionale ha già collegato, sia pure en passant, le graduatorie scolastiche alla situazione giuridica dell’«aspettativa»", spiega Ainis, il tradimento delle aspettative degli idonei "offende i «diritti inviolabili» evocati dall’art. 2 Cost.; ma offende soprattutto il principio di lealtà, e insieme il senso stesso della legalità. Sussiste infatti, e non a caso, un’assonanza tra «leale» e «legale». Sicché la legalità subisce una ferita quando la legge stessa è falsa, ingannatrice. Quando la legge tradisce le promesse della legge, raggirando il cittadino che vi aveva confidato. In questi casi la decisione normativa diventa una prepotenza, una sopraffazione; ma i principi costituzionali le si oppongono. Perché ogni Costituzione, dopotutto, ha un unico scopo: è un ombrello contro gli abusi del potere".

Da ultimo, il costituzionalista si chiede se sia ammissibile lo strumento del decreto legge, di cui si paventa episodicamente l'uso, per approvare il progetto di legge. Ainis ricorda che "la Costituzione (art. 77) consente l’uso dei decreti soltanto «in casi straordinari di necessità e d’urgenza»; ma non può mai essere urgente violare la Costituzione stessa", per poi arrivare alla conclusione che "l’uso del decreto-legge è ammissibile al solo scopo di riallineare l’art. 10 del ddl ai principi costituzionali". Il riallineamento ai principi costituzionali pare ovviamente raccomandabile anche per la forma giuridica della legge ordinaria.

Il docente universitario ribadisce la validità del parere pro veritate e dei profili di incostituzionalità, anche nel caso di rinvio delle assunzioni al 2016 e anni successivi, e non solo in quello, ormai scongiurato, di totale esclusione dalle assunzioni dei docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito 2012. Il commento di Ainis al riguardo è lapidario: “*La discriminazione rimane”. I docenti cosiddetti idonei “avrebbero dovuto essere assunti per primi, ed invece, forse, saranno assunti per ultimi”.

"Il Senato – conclude Romina Pepe, portavoce dei docenti GM 2012 in rispetto del T.U. -, ha l'opportunità di ricondurre l'art. 10 all'interno del dettato costituzionale, approvando il piano straordinario delle assunzioni proposto (giustamente) dal Governo, derogando al Testo Unico per le sole modalità di chiamata e mobilità del personale scolastico da assumere. Approvare una norma incostituzionale non fa comodo a nessuno. A noi, in termini di tempo atteso per potere lavorare, nonostante l'esito del
concorso. Alla collettività, per le spese che dovrà sostenere (da noi valutate in circa 300 milioni) a seguito di una sentenza sicuramente sfavorevole della Corte Costituzionale. Al sistema scolastico, per la temporanea rinuncia alle uniche risorse selezionate tramite concorso a cattedre negli ultimi 15 anni. All'amministrazione, per l'istruzione di processi. Alla credibilità delle istituzioni, per l'approvazione di una norma incostituzionale e irragionevole".

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