Graduatoria interna Istituto: docenti disabili vanno esclusi anche se ultimi arrivati. La sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento

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Le graduatorie interne d'Istituto, com'è noto, vengono compilate per l'eventuale individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico successivo, in caso di contrazione nell’organico della scuola e conseguente riduzione del numero di cattedre. 

Le graduatorie interne d'Istituto, com'è noto, vengono compilate per l'eventuale individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico successivo, in caso di contrazione nell’organico della scuola e conseguente riduzione del numero di cattedre. 

In presenza di specifiche condizioni, così come indicate nel CCNI 2016/17, è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna dei docenti in possesso dei requisiti indicati nell’art 13 comma 2.

Detti requisiti sono costituiti  dalle precedenze previste nell’art. 13 comma 1, ai punti I), III), V) e VII), come indicate nel suddetto comma 2:

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)“.

In una scuola Agrigentina, il Dirigente Scolastico, in presenza di numerosi perdenti posti, dichiarava tale anche un insegnante beneficiario della precedenza prevista dall'articolo 13 punto III (disabilità personale) del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17, in quanto entrato a far parte dell'organico della scuola il primo settembre precedente.

Vero è che i primi docenti da individuare come perdenti posti, in caso di contrazione d'organico, sono gli ultimi arrivati, ossia quelli giunti in seguito a domanda di mobilità volontaria il primo settembre precedente, ma è altrettanto vero che i docenti disabili (art. 21 legge 104/92) ne devono essere esclusi, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento, come suddetto.

Il tribunale del lavoro di Agrigento, chiamato in causa dal docente suddetto, ne ha accolto il ricorso, evidenziando che il contratto non contiene nessun  elemento che autorizzi una lettura riduttiva, come quella effettuata dal Dirigente in questione, del beneficio dell’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto previsto in favore dei lavoratori disabili.

Quanto stabilito dal Tribunale di Agrigento è stato da sempre sostenuto da OS, come dimostra la risposta fornita ad un utente dal prof. Paolo Pizzo. 

La sentenza

 

 

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