Esami di Stato 2016. Valutazione conclusiva: voto finale, punteggio integrativo, menzione di lode. “Supplemento Europass al Certificato”

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Le operazioni di valutazione finale dei candidati e dei relativi atti, da parte di ciascuna classe-commissione, iniziano subito dopo la fine dei colloqui (compresi quelli dei candidati che hanno svolto le prove scritte nella sessione suppletiva), come prevede l'articolo 26 dell'OM n. 252/2016

Le operazioni di valutazione finale dei candidati e dei relativi atti, da parte di ciascuna classe-commissione, iniziano subito dopo la fine dei colloqui (compresi quelli dei candidati che hanno svolto le prove scritte nella sessione suppletiva), come prevede l'articolo 26 dell'OM n. 252/2016

Ricordiamo che, in sede di scrutinio finale, la commissione opera come collegio perfetto, quindi con la presenza di tutti i suoi componenti. 

Voto finale

Il voto finale (in centesimi) scaturisce dalla somma dei punteggi conseguiti dal candidato nelle prove scritte e nel colloquio più il credito scolastico e l'eventuale credito formativo,  per un massimo di 100 punti: 

  • 45 punti per le tre prove scritte (15 punti max per ciascuna prova);
  • 30 punti per il colloquio;
  • 25 punti di credito scolastico.

Il voto massimo conseguibile dai candidati può essere ulteriormente arricchito, a determinate condizioni, dalla lode.

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di 60/100. 

Attribuzione del punteggio integrativo

In presenza di candidati, che abbiano conseguito nelle prove (scritte e orali) un punteggio pari almeno a 70 punti e abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti, la commissione ha la facoltà di integrare tale punteggio, ai sensi della legge n. 425/97 articolo 3/6, sino a un massimo di 5 punti, secondo i criteri stabiliti dalla medesima commissione in sede di riunione preliminare (o di altra successiva riunione ). L'integrazione deve essere opportunamente motivata.

La procedura da seguire, per l'attribuzione del suddetto punteggio, è quella prevista dall'art. 20 comma 3 e dall'articolo 21 comma 7 dell'OM, relativi rispettivamente all'attribuzione del punteggio alle prove scritte e al colloquio:

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato…

In base a tale procedura, dunque, il punteggio integrativo viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Qualora vengano avanzate diverse proposte di punteggio, il presidente le mette ai voti, partendo dalla proposta più alta; se nessuna delle due proposte avanzate ottiene la maggioranza assoluta, il punteggio scaturisce dalla loro media.

Esempio: vengono avanzate due proposte di punteggio integrativo, una di 3 punti e l’altra di 5 punti; il presidente mette ai voti, prima,la proposta di 5 punti e, poi, se questa non ottiene la maggioranza assoluta, mette ai voti la proposta di 3 punti; se nemmeno quest'ultima ottiene la maggioranza assoluta, il punteggio integrativo scaturisce dalla media delle due proposte (5+3= 8; 8:2= 4).

Attribuzione della lode

La lode può essere attribuita all'unanimità a quei candidati che raggiungono il punteggio massimo di 100 punti, senza l'integrazione di cui sopra, e in presenza delle seguenti condizioni: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.
d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della commissione d'esame.

L'integrazione di cui al punto a) si riferisce alla possibilità che il consiglio di classe integri, fermo restando il limite di 25 punti, il punteggio complessivo di credito scolastico conseguito dall’alunno per il particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

Condizioni essenziali per attribuire la lode, dunque, sono: l'unanimità nell'attribuzione del punteggio massimo a tutte le prove d'esame e del punteggio massimo di credito scolastico per le classi III, IV e V, il conseguimento del punteggio massimo di credito senza l'integrazione sopra illustrata (prevista dal DPR n. 323/1998) e il conseguimento, per le classi III, IV e V, di una valutazione di almeno otto decimi in tutte le discipline e nella condotta. In mancanza di una di tali condizioni la lode non può essere attribuita. 

La lode può essere attribuita sempre all'unanimità anche ai candidati, ammessi agli esami di Stato in seguito ad abbreviazione per merito del corso di studi, alle condizioni sopra descritte con la differenza che le valutazioni pari almeno a otto decimi nelle discipline e nella condotta sono riferite alle classi II, III e IV, considerato che tali studenti non hanno frequentato l'ultimo anno di corso. L'attribuzione del credito scolastico relativo all'ultimo anno non frequentato avviene in riferimento alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (approfondisci).

La menzione di lode va riportata sia nel diploma che nel certificato ad esso allegato.

Certificazione e rilascio diplomi

Terminate le operazioni di attribuzione del voto finale a ciascun candidato, la commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione del modello di certificazione allegata al diploma, di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

Nel caso di Istituti in cui gli allievi hanno seguito il corso di studio e il relativo esame Esabac, la commissione compila il modello di certificato provvisorio, allegato all'OM, in attesa in attesa del diploma di Baccalauréat. Il certificato va, poi, inviato a cura della Scuola all'Académie di Nizza. Le modalità informatiche di invio e ricevimento di tali certificazioni sono comunicate direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC (per approfondire vedi DM n. 95/2013).

Il rilascio dei diplomi è di competenza del presidente della commissione d'esame, tuttavia, nel caso in cui essi non siano disponibili per la firma, il presidente delega il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.

Attenzione al rilascio delle certificazioni sostitutive del diploma, dietro le quali, come predisposto dalla Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere riportata la dicitura: << Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>. Tale dicitura non va, invece, riportata sull'originale del diploma, in quanto lo stesso non è una certificazione ma un titolo di studio.

Supplemento Europass al Certificato

Ricordiamo, infine, una novità entrata in vigore dal corrente anno scolastico, il "Supplemento Europass al Certificato",  che accompagna il diploma e la certificazione sopra descritta e può  essere richiesto anche dagli studenti diplomatisi lo scorso anno scolastico (2014/2015). 

Si tratta di un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun indirizzo di studio e contenente informazioni relative al percorso compiuto dallo studente per conseguire il diploma, il corrispondente livello EQF (Quadro europea delle certificazioni), le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

Scarica i modelli per i diversi Istituti  e indirizzi di studio.

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato 2016

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