Docenti neo assunti che hanno differito: non bisogna modificarne il contratto a tempo determinato, sono già di ruolo dal 01/09/2015

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I docenti, assunti in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, hanno avuto la possibilità di differire la presa di servizio in ruolo nella scuola di titolarità giuridica al 1° luglio, se impegnati con contratto di supplenza sino al 30/06 , o al 1° settembre, se impegnati in una supplenza al 31/08. 

I docenti, assunti in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, hanno avuto la possibilità di differire la presa di servizio in ruolo nella scuola di titolarità giuridica al 1° luglio, se impegnati con contratto di supplenza sino al 30/06 , o al 1° settembre, se impegnati in una supplenza al 31/08. 

Bisogna precisare che sia i primi che i secondi sono giuridicamente di ruolo già dal 01/09/2015, come detta il comma 98 lettera C  della legge n. 107/2015:

in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

I suddetti docenti, quindi, sono giuridicamente di ruolo dal 01/09/2015, mentre economicamente lo saranno dal momento in cui andranno a prendere servizio, come leggiamo nel comma 99 della medesima legge:

Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

Secondo le suddette indicazioni,  stanno agendo gli uffici periferici del Miur spesso costretti a "regolarsi" senza alcuna nota del Ministero che li sostenga nella loro azione amministrativa. Ad esempio, l'AT di Napoli, in seguito a diversi quesiti posti dalle scuole riguardo ai contratti dei docenti con differimento al 1° luglio, ha pubblicato una nota in cui chiarisce che:

per i docenti con contratto atempo determinato, immessi in ruolo in questa provincia, non è necessario modificare i rispettivi contratti  a t.d., essendo i medesimi docenti già di ruolo dal 1.09.2015.

Per detti docenti, quindi, non bisogna modificare il contratto, in quanto di ruolo già dal primo settembre scorso, fermo restando che il contratto a tempo indeterminato, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere trasmessoal MEF per il seguito di competenza.

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