Docenti Fase C, non possono farvi fare solo supplenze o progetti improvvisati

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Effettuiamo una riflessione relativa ai commi della legge n. 107/2015, che disciplinano l'impiego dei docenti del potenziamento, il PTOF e l'organico dell'autonomia, e relativa alla circolare del MIUR n. 30549 del 2015, che fornisce chiarimenti in merito all’acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, propedeutica all'attuazione della fase C del piano straordinario di assunzione. 

Effettuiamo una riflessione relativa ai commi della legge n. 107/2015, che disciplinano l'impiego dei docenti del potenziamento, il PTOF e l'organico dell'autonomia, e relativa alla circolare del MIUR n. 30549 del 2015, che fornisce chiarimenti in merito all’acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, propedeutica all'attuazione della fase C del piano straordinario di assunzione. 

Il comma 85 così recita: 

Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che,ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.” 

Il detto comma non parla di organico del potenziamento ma in generale di organico dell'autonomia.  Quest'ultimo è composto, come prevede il comma 5, dai posti comuni, di sostegno e di potenziamento. 

A conferma di ciò, il comma 14 detta che le scuole nel PTOF devono esprimere: 

  1. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia; 
  2. Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Sia il primo che il secondo confluiranno nell'organico dell'autonomia (comma 5).

È chiaro, pertanto, che il comma 85 quando parla di organico dell'autonomia non si riferisce soltanto all'organico del potenziamento ma anche ai posti comuni e di sostegno.

Si potrebbe obiettare che i posti del potenziamento fanno comunque parte dell'organico dell'autonomia, per cui i docenti del potenziamento possono (non devono) svolgere le supplenze sino a 10 giorni. Non dobbiamo però dimenticare che il compito principale di tali docenti è quello di potenziare l’offerta formativa tramite il conseguimento degli obiettivi previsti nel comma 7, come si evince dallo stesso comma 85, che prevede sì che i docenti dell’organico dell’autonomia possano (non debbano) essere utilizzati per supplenze sino a 10 giorni ma sempre tenuto conto del conseguimento degli obiettivi individuati nel PTOF.

Aggiungiamo che l'organico dell'autonomia, che sarà richiesto dalle scuole nel PTOF da approvare a Gennaio, entrerà in vigore nell'A.S. 2016/017 e sarà definito tramite apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64.

La Circolare MIUR n. 30549 del 2015, relativa all’acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento e propedeutica all'attuazione della fase C del piano di assunzione, afferma che: 

"Il fabbisogno delle istituzioni scolastiche a regime è costituito dal piano triennale dell'offerta formativa da definire successivamente, mentre l'organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene assegnata per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L. I07 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico

dell'autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015.". 

La circolare, dunque, conferma che l’organico dell’autonomia, da richiedere nel PTOF, entrerà a regime successivamente (anno scolastico 2016/2017); conferma altresì che l'intento del legislatore è quello di potenziare l'offerta formativa attraverso il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7 e di valorizzare la professionalità dei docenti (… l'organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene assegnato per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa).   

Utilizzare, dunque, i docenti assunti in fase C solo come "tappabuchi” significherebbe svilire la l’intenzione del legislatore, sminuendo il ruolo dei neo immessi che, ricordiamolo, godono degli stessi precisi identici diritti, doveri e dignità degli altri colleghi. 

L'importanza del ruolo, che il legislatore intende attribuire ai docenti dell'organico del potenziamento, è confermata dall'art. 4 comma 3 del D. M. n. 850/2015, relativo all'anno di formazione e prova dei neo assunti, che prevede tra i criteri per la valutazione “la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica”:  i docenti della fase C concorrono proprio al miglioramento-potenziamento dell’offerta formativa.  

Dall'analisi effettuata, si evince che impiegare i docenti assunti nell'ultima fase del piano straordinario di assunzione solo per le supplenze, magari comunicando l'orario giornalmente o destinando a priori un monte ore per le supplenze (cosa assurda ma segnalata alla nostra redazione), non sia perfettamente in linea con la previsione normativa. 

Un chiarimento da parte del MIUR sarebbe quanto mai opportuno, per salvaguardare la professionalità dei docenti e ancor di più per far fruire agli alunni di quel miglioramento-potenziamento dell'offerta formativa previsto dalla normativa. 

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