Comitato di Valutazione: può essere costituito senza una delle componenti? Il caso della FAQ 13

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A volte più che porre chiarezza, alcuni interventi ministeriali rischiano di introdurre altre incertezze.

A volte più che porre chiarezza, alcuni interventi ministeriali rischiano di introdurre altre incertezze.

D'altronde non dovrebbe essere compito del MIUR quello di fornire interpretazioni innovative o meno in materia di scuola, però, stante la complessità della materia scolastica ed il fatto che la Legge 107/2015 è stata scritta in cattivo modo, ovviamente il MIUR prova a fornire qualche elemento in più diciamo di chiarimento.

Avevo scritto, subito dopo l'approvazione della Legge 107, che le circolari del MIUR sarebbero state attese come le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. E così è stato. Quella del Comitato di Valutazione è una delle questioni certamente più caotiche, non si capisce entro quanto devono costituirsi, come procedere all'elezione e così via dicendo.

Diversi sono stati gli interventi in materia, sia da parte di chi ora scrive che da parte di altre persone che si occupano di legislazione scolastica, senza dimenticare le importanti prese di posizioni da parte di diversi sindacati. Nel mentre di tutto ciò, nonostante
i suggerimenti proposti, come quello di dotarsi di un codice dia utoregolamentazione per l'elezione dei componenti, proporre almeno due preferenze in sede di voto, scrutinio segreto ecc, accade che in alcuni casi si è venuta a conoscenza addirittura della volontà di alcuni DS di individuare tramite ordine di servizio i componenti di questo comitato. Ordini di servizio illegittimi, perché se è vero che la costituzione di tale comitato è prevista dalla fonte primaria di diritto, è altrettanto vero che si tratta di procedura elettiva, di una prerogativa collegiale che non può essere scavalcata d'ufficio da parte del DS.

Il problema che si pone in questo periodo è dato dal fatto che diversi collegi docenti non provvedono a dindividuare alcun componente, perché respingono, in modo legittimo e lecito il senso e lo scopo del comitato di valutazione. E da qui, vista che era una cosa a dir poco prevista dall'alto, ecco il perché della faq numero 13 del MIUR.

Questa la domanda:

13.Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?

E questa la risposta: Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, adesempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza.

La possibile legittimazione da cui trae origine una simile risposta è data dalla riformulazione ex novo del considerato articolo 11 del Testo Unico, perché non prevedendosi più i supplenti, in caso di assenza dei componenti del comitato di valutazione, questo, in base ad una interpretazione sussistente potrebbe costituirsi ugualmente.

E dunque se non sono previsti i supplenti a fortiori, qualcuno avrà pensato, anche se non si nominano tutti i componenti, il comitato divalutazione sarà valido e l'articolo 37 verrebbe in soccorso. L'articolo 37 al primo comma dice che “L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propriarappresentanza”.

Ma se si applica questo principio del comma 1 è più che evidente che si applicheranno anche i restanti punti, come il comma 2, quando si dice che per “ la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché'delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza di almeno lameta' piu' uno dei componenti in carica”.

Così come il comma 3 e 4: “ Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone”.

Dunque seguendo tale ragionamento potrebbe essere collegio non perfetto. Contro tale conclusione sono stati indicati pareri specifici espressi dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. I, 11 luglio 2011, parere n.2737; nello stesso senso cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 settembre2005, n.4989; Cons. St. Sez. VI, 1° marzo 2005, n.815).

Infatti, il Consiglio di Stato nel parere del 2011 afferma che “ La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri dimassima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle di prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali),ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (es. apertura dei pieghi contenenti gli elaborati in osservanza del disposto di cui all'art.14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487); le operazioni concorsuali dicarattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o esseredelegate ad un componente della commissione.(Consiglio Stato , sez.VI, 01 marzo 2005 , n. 815)”.

Principio analogo è stato espresso dal TAR Lazio nel 2010 con sentenza 31634:

“ Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”. Il dilemma è, dunque, il Comitato di valutazione può o non può essere definito come collegio perfetto?

Il comma 2 dell'articolo 11 afferma che “Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto daldirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a)tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dalcollegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) duerappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per ilprimo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”

Questa norma, dunque, individua in modo specifico e dettagliato quali necessariamente devono essere le componenti del Comitato, così come accade in via analoga per la Giunta Esecutiva. E visti gli orientamenti giurisprudenziali come sussistenti è indubbio il suo dover essere collegio perfetto, dunque con la presenza di tutti imembri che lo devono comporre, siano essi i membri effettivi o supplenti, per formulazione di giudizi, indicazioni, atti conclusivi.

Però, vista la situazione in essere, è certamente auspicabile una interpretazione autentica della norma.

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