Chiarimenti Miur su monte ore permessi sindacali

Di Lalla
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Lalla – Il MIUR con nota prot. n. 26950/PF del 24.12.2012 ha fornito indicazioni sul limite del monte ore spettante per i permessi sindacali retribuiti. Essi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Lalla – Il MIUR con nota prot. n. 26950/PF del 24.12.2012 ha fornito indicazioni sul limite del monte ore spettante per i permessi sindacali retribuiti. Essi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, già citate, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8-9-10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

– l’espletamento del loro mandato;
– partecipazione a trattative sindacali;

– partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7.8.98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l’attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.”

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2012-31.8.2013, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 9.10.2009; in particolare l’art.9, comma 4, stabilisce che “è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”.

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell’art.11 CCNQ 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull’esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all’organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

La nota del 24 dicembre 2012

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