Chiamata diretta. Dirigenti devono coprire prima posti comuni vacanti, poi posti di potenziamento. Non hanno discrezionalità

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Ci scrive una docente che dopo aver accettato la proposta da parte del Dirigente Scolastico, si vede recapitare una mail in cui le si spiega che non si sa ancora se le si potrà assegnare il posto comune vacante e disponibile o il posto di potenziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ci scrive una docente che dopo aver accettato la proposta da parte del Dirigente Scolastico, si vede recapitare una mail in cui le si spiega che non si sa ancora se le si potrà assegnare il posto comune vacante e disponibile o il posto di potenziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.

La docente ci chiede se l'email del Dirigente è corretta e se lei, ormai di ruolo a pieno titolo, potrà ancora essere utilizzata su posti di potenziamento.

La Dirigente in questione dovrebbe porre attenzione al comma 79 della Legge 107/2015

"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Pertanto, nel caso considerato la Dirigente non può attendere – questa è la motivazione – l'arrivo della supplente per capire se le potrà assicurare la continuità didattica (seppure la preoccupazione della Dirigente è plausibile), ma deve prioritariamente coprire il posto comune vacante. L'obiettivo principale infatti è quello di garantire il regolare avvio delle lezioni.

Il posto di potenziamento dunque, dal momento che non è stato coperto con la chiamata diretta, andrà ad assegnazione provvisoria, sarà assegnato a ruolo o andrà ancora una volta a supplenza. Non è un problema di cui occuparsi in questo momento.

Ma occorre precisare alla docente che i posti di potenziamento non sono stati creati solo per garantire le assunzioni in ruolo 2015 altrimenti impossibili. Tali posti fanno ormai parte a pieno titolo dell'organico di diritto e tutti i docenti di ruolo sono inseriti nell'organico dell'autonomia, che comprende organico di diritto, sostegno e potenziamento. Dunque nulla di strano che un docente "ormai di ruolo" possa svolgere il suo servizio su posto di potenziamento. Forse lo si comprenderà quando il potenziamento diventerà quello per cui è stato progettato, cioè un arricchimento dell'attività formativa, e non un serbatoio di docenti a disposizione per le supplenze.

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