Cattedre di potenziamento utilizzate per i sopranumerari: a chi vanno gli spezzoni residui?

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La Nota ministeriale 11729 del 2016 sulle “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017” ha dato precise indicazioni sulla possibilità di utilizzare i posti di potenziamento, assegnati alle istituzioni scolastiche, per trasformare eventuali cattedre esterne in interne, riassorbendo quindi dalla cattedra di potenziamento spezzoni orari tali da consentire “nei limiti del possibile, la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarit&agrav

La Nota ministeriale 11729 del 2016 sulle “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017” ha dato precise indicazioni sulla possibilità di utilizzare i posti di potenziamento, assegnati alle istituzioni scolastiche, per trasformare eventuali cattedre esterne in interne, riassorbendo quindi dalla cattedra di potenziamento spezzoni orari tali da consentire “nei limiti del possibile, la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità”. Gli Uffici Scolastici si sono attivati in tal senso.

Tuttavia applicando l’indicazione ministeriale alla bisogna dei singoli casi, se tutto ciò ha determinato una perequazione vantaggiosa per il docente con COE, considerata la trasformazione migliorativa della sua cattedra, viene da chiedersi, dato che la Nota non lo specifica, quale sia la fine degli spezzoni residui delle cattedre di potenziamento che non concorrono alla costituzione di cattedre interne.

Prendiamo ad esempio una COE A030 di 10 ore, nella scuola è assegnato una unità di potenziamento della stessa classe di concorso, secondo le indicazioni della Nota, la COE assorbe dalla cattedra di potenziamento uno spezzone di n.8 ore, rimanendo così un residuo orario di 10 ore.

Per effetto dell’operazione compiuta (COE che assorbe spezzone della cattedra di potenziamento) sorge un ragionevole dubbio: gli spezzoni residui delle cattedre di potenziamento restano comunque come “risorse aggiuntive” alle istituzioni scolastiche le quali ne possono disporre per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi formativi dichiarati nel PTOF oppure terminata l’operazione di assorbimento della cattedra di potenziamento nella COE, la scuola automaticamente non ne dispone?

Se questa’ultima ipotesi corrisponde al vero è chiaro che la perequazione di cui sopra non risulta essere produttiva in termini di risorse per il fabbisogno della scuola a suo tempo dichiarato nel Piano triennale dell’offerta formativa (deliberato dagli Organi Collegiali). Come detto la Nota 11729 in effetti non specifica su tale punto.

Spezzone residuo della cattedra di potenziamento scompare a vantaggio di altra cattedra

A seguito delle operazioni di mobilità della scuola secondaria di I grado sono emersi i casi di scuole a cui era stata assegnata, in fase di determinazione di organico di diritto, una specifica cattedra di potenziamento, utilizzata in parte per il riassorbimento interno dei docenti soprannumerari, con spezzone residuo che scompare a vantaggio di altra cattedra di diversa classe di concorso non presente però nell’organico di diritto dichiarato, con forte penalizzazione sulla mobilità.

Non rare sono infatti le scuole in cui si è determinata tale situazione, dove non solo non si è tenuto conto dell’eventuale spezzone residuo della cattedra di potenziamento di partenza, ma addirittura in quelle stesse scuole sono state assegnate al contrario cattedre di altre classi di concorso, per spezzoni anche esigui (ad esempio 6 ore) che risultano ora utilizzati per la chiamata diretta e per gli incarichi triennali.

Dette operazioni non trovano nessuna logica con il fabbisogno della scuola dichiarato anzi tempo, trasmesso dai dirigenti scolastici agli uffici territoriali, e producono illegittimamente una modifica in corso d’opera dell’organico di diritto già approvato, in taluni casi in assenza del decreto di rettifica.

La Nota 11729 ha espressamente affermato che “i Direttori una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici procedono alle eventuali verifiche e controlli dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente (…) e rendono definitivi i dati”.

Viene da chiedersi chi ha operato in tal senso dato che la Nota 11729 ha esplicitato chiaramente che compito degli Uffici Territoriali era quello “vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome”; le scuole hanno pur scelto in virtù delle loro esigenze didattiche, organizzative e progettuali. Ma dal quadro emergente le situazioni creatisi sembrano non aver considerato tutto ciò.

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