Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione. Le precedenze: come indicare la sede per avere diritto alla fruizione e quali allegati inserire

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di Paolo Pizzo – Il Ministero ha chiarito che anche la certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda senza necessità di essere consegnata a mano, con raccomandata a/r o tramite pec. queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

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Si precisa che è possibile allegare in modalità online SOLO FINO A 2000.0KB. di allegati. Pertanto, la possibilità di consegnare tutta la documentazione/certificazione in modalità cartacea oltre a rimanere valida a prescindere, si rende necessaria laddove non possa essere caricata per questione di spazio

Ricordiamo che l’art. 9 del CCNI mobilità, a cui si fa riferimento anche per l’assegnazione el’utilizzazione, distingue la “certificazione” (o copia autenticata) dalla “dichiarazione personale sotto la propria responsabilità”. TUTTE E DUE SONO QUINDI NECESSARIE.

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La lettera a) dell’art. 9 del CCNI mobilità in relazione alle certificazioni mediche dispone che lo stato di disabilità deve essere documentato con CERTIFICAZIONE O COPIA AUTENTICATA rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con CERTIFICAZIONE rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata CERTIFICAZIONE, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante CERTIFICAZIONE del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la CERTIFICAZIONE definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Si ricorda che il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il 21 luglio.

TUTTE LE PRECEDENZE CHE TROVERETE IN ISTANZE ONLINE

Le precedenze sono indicate secondo UN ORDINE DI PRIORITÀ. CIO’ VUOL DIRE CHE NON PUO’ ESSERE INDICATA PIU’ DI UNA PRECEDENZA E SE IL DOCENTE NE POSSIEDE PIU’ DI UNA CONVIENE CHE INDICHI QUELLA CHE NELLA NUMERAZIONE PRECEDE LE ALTRE.

insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni);

Per le due precedenze sopra indicate non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità. Tale personale ha precedenza assoluta.

art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).

È necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

art.8 comma 1 – punto III – lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Nello spazio apposito, con il tasto “scegli”, deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo.

A tal proposito ricordiamo che detto personale ha diritto alla precedenza per TUTTE le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la PRIMA di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.

art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Per tale personale nelle relative certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

Ricordiamo che detto personale può usufruire di tale precedenza SOLO nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che esprima come PRIMA preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 ) ovvero personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Ricordiamo che la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

NOTA BENE

La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico

per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Per completezza si riporta ciò che indica l’art. 9 del CCNI sulla mobilità:

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

L’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al Genitore.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Si precisa che sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.

VALIDA SOLO PER LE UTILIZZAZIONI

part. 8 comma 1 punto V lettera j ) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VALIDE SOLO PER LE ASSEGNAZIONI

art. 8 comma 1 punto VI lettera k) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera a) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA: il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II – D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell’ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera b): PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI: Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

art. 8 comma 1 punto VIII del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera c): PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998: Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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