Anno di prova neo assunti fase C. USR Liguria, computo centoventi giorni proporzionato data effettiva assunzione sino al termine delle attività didattiche

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L'USR Liguria ha espresso un proprio parere relativo al superamento dell'anno di prova e formazione per i docenti neo assunti nella fase C del piano straordinario di assunzioni messo in atto dalla legge n. 107/2015. 

L'USR Liguria ha espresso un proprio parere relativo al superamento dell'anno di prova e formazione per i docenti neo assunti nella fase C del piano straordinario di assunzioni messo in atto dalla legge n. 107/2015. 

Com'è noto, il DM n. 850/2015 , all'articolo 3 comma 1, detta che  “il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel
corso  dell’anno  scolastico,  di  cui  almeno  centoventi  per  attività  didattiche"
.

Tale disposizione aveva creato un certo allarmismo tra i docenti neo immessi, che avevano stipulato contratti part-time o che avevano differito la presa di servizio perché impegnati in supplenze ad orario parziale, in quanto rischiavano di non poter cumulare i 120 giorni di attività didattica.

Le preoccupazioni dei suddetti docenti sono state poi superate grazie alla nota MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015, secondo cui  "fermo  restando  l’obbligo  delle  50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di
servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono  proporzionalmente  ridotti  per  i  docenti  neoassunti  in  servizio  con  prestazione  o  orario inferiore  su  cattedra  o  posto”.

Risolto il problema dei suddetti docenti, se ne è riproposto uno uguale per i docenti assunti in fase C che hanno preso servizio il 1° di Dicembre, per cui non potranno raggiungere, alla luce di quanto previsto dal DM 850/15 e della nota del 5 novembre, i 120 giorni di effettiva attività didattica.

L'USR Liguria, come leggiamo nella nota n. 3310 del 4 aprile 2016,  ritiene che le disposizioni della nota MIUR del 5 novembre 2015 debbano essere estese anche ai suddetti docenti assunti in fase C. Per tali docenti, conseguentemente, il  computo  dei  centoventi  giorni  va proporzionato dalla data di effettiva assunzione in  servizio sino al termine delle attività didattiche.

L'USR, inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche del  servizio riconoscibile rinvia alla nota dello stesso prot. n. 12689 del 1 dicembre 2015 “attività di coprogettazione”.

Ricordiamo che nei 120 giorni rientrano, oltre agli effettivi giorni di lezione, anche i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Se per i docenti, che prestano servizio in Liguria, il problema sembra essere risolto, non si può dire altrettanto per i docenti che prestano servizio in altre Regioni. Sarebbe, pertanto,  opportuno un intervento del MIUR, atteso ormai da troppo tempo.

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