Miur abolisce messa a disposizione sostegno specializzati. Precari GI: va contro la tutela degli alunni

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Come ogni anno, all’avvio delle attività scolastiche il Miur pubblica le Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze.

Registriamo come, non per la prima volta, tali Istruzioni contengano indicazioni poco chiare relativamente all’utilizzo dell’istanza di messa a disposizione, in particolare per il conferimento di incarichi e supplenze sul sostegno didattico.

Nella Nota 24306 del 1 settembre 2016, contenente “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, nella sezione relativa ai “Posti di sostegno”, si legge infatti in primo luogo che “Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento […] e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado”.

Nel rispetto della legge 104 e del d.m. 326/2015, dunque, il personale in possesso di specializzazione ha priorità nel conferimento di incarichi sul sostegno, sia che sia incluso o non incluso nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto: dunque, anche da messa a disposizione, potremmo concludere.

Tuttavia poco sotto si legge che: “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati”. ùù

La formulazione è piuttosto ambigua ma sembra indicare che le istanze provenienti da docenti già iscritti in una qualche graduatoria non debbano esser prese in considerazione.

Sorge spontanea una domanda: se il titolo di specializzazione sul sostegno è subordinato all’abilitazione all’insegnamento e dunque tutti gli specializzati sono inseriti nelle GI di qualche provincia, come si concilia la domanda di MAD con questo assunto?

Di fatto la Nota la abolisce totalmente per tutti gli specializzati limitando fortemente i diritti degli alunni con disabilità così come espresso dalla Legge 104/1992, comma 6.

Totale non – sense di una Nota che, come dichiarato anche dall’Avvocato Nocera e altri legali appena interpellati, è in aperto contrasto con la Legge 104 comma 6 ladddove non vi è alcun riferimento alla modalità di reclutamento (graduatoria, messa a disposizione ecc.) ma si ribadisce piuttosto che, per la tutela del diritto primario dello studente, è legittimo ricorrere a personale non specializzato solo ove non sia possibile valersi di personale specializzato, comunque questo si sia reso disponibile.

Quali saranno gli effetti di tali disposizioni che saranno applicate dai DS e dalle Segreterie Scolastiche? In primo luogo, docenti che hanno lavorato da messa a disposizione potrebbero non essere richiamati, inficiando la possibilità di mantenere una qualche continuità didattica (già così difficile quando si parla di docenti precari).

Secondo poi, di fatto non saranno prese in considerazione MAD di docenti specializzati, magari anche vincitori di concorso che per via della mobilità straordinaria non potranno essere assunti e si ritrovano a lottare con il contestatissimo limite delle 20 scuole che, sappiamo bene, non consente in maniera inequivocabile l’impiego di tutti i docenti specializzati prima dei non specializzati.

È superfluo ricordare come nella gerarchia delle fonti del diritto una nota ministeriale sia certamente inferiore rispetto sia a un decreto ministeriale, che, a maggior ragione, a una legge dello Stato.

Confidiamo ancora una volta nei tribunali per ristabilire un po’ di ordine: l’ordinanza del Tribunale di Lecce (n. 10/13 del 9 maggio 2013) non solo stabilisce la precedenza del personale specializzato, anche da messa a disposizione, rispetto al personale non specializzato, ma si afferma anche che assolutamente primario è da ritenersi l’interesse del discente e che ogni diversa determinazione – anche ministeriale – che andasse in una diversa direzione, dovrebbe essere disapplicata.

Alla luce di queste considerazioni crediamo appaia evidente come la Nota, lungi dal poter creare una disciplina per le messe a disposizione (che sono e restano istanze informali), è assolutamente infondata. R

iteniamo a questo riguardo assordante il silenzio delle Associazioni dei Disabili, FISH E FAND in primis, che, evidentemente con le mani legate dalla Delega sul sostegno, non hanno mai fatto sentire la loro voce in materia di reclutamento degli insegnanti di sostegno contravvenendo in toto al loro scopo primario ovvero tutelare il diritto degli alunni con disabilità. Un diritto basilare per la qualità dell’inclusione che perde il suo fondamento nelle mille beghe dell’Amministrazione presa a tamponare gli esiti nefasti del piano di mobilità straordinaria in barba a tutti i buoni propositi sulla continuità didattica.

Coordinamento Docenti Specializzati Sostegno 2GI

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