Iscrizioni 2018/19: sarà possibile modificare scuola scelta entro i primi mesi dell’anno scolastico

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I genitori degli studenti che devono iscriversi alla prima classe di un’istituzione scolastica, hanno la possibilità e il diritto di modificare la scelta effettuata in fase di iscrizione, secondo le modalità e le procedure stabilite nel paragrafo 8 della circolare ministeriale sulle iscrizioni 2018/19.

I genitori, infatti, hanno la facoltà di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più idoneo alle attitudini e alle aspirazioni del figlio minore e le istituzioni scolastiche devono contribuire a rendere effettiva questa libertà di scelta e di eventuale modifica della scelta, chiaramente nei tempi stabiliti dalla normativa.

Coloro che in seguito all’iscrizione del figlio alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa decidono di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, devono presentare, prima dell’inizio dell’anno scolastico o nei primi mesi dell’anno scolastico, motivata richiesta che deve essere inoltrata sia al Dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

Se si richiede il trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad un’altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda, come chiarisce la nota 6 della CM 14659/2017, può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente documentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

La succitata circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 fornisce, inoltre, un importante chiarimento per alcuni studenti che si trovano in precise situazioni come, ad esempio, i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, per i quali è prevista la possibilità di richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Le disposizioni ministeriali sottolineano chiaramente la necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In seguito al trasferimento dello studente in altra scuola, le conseguenti e doverose rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni devono essere curate dalla scuola di destinazione, con l’obiettivo di poter effettuare il corretto monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti anche ai fini dell’assolvimento dell’ obbligo di istruzione

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