Esami di stato e nomina commissioni: obblighi, impedimenti e sostituzioni

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I dirigenti scolastici e il personale docente nominati nelle commissioni di esame di Stato in qualità di Presidenti , Commissari esterni o Commissari interni, sono obbligati a svolgere la funzione assegnata così come prevede la normativa vigente.

Nell’art.1 del D.M. n.6/2007 si chiarisce, infatti, che “La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.”

Per il personale indicato (dirigenti scolastici e docenti) l’incarico di Presidente di commissione d’esame o di Commissario d’esame, costituisce, quindi, obbligo di servizio e, pertanto, non è rifiutabile , anche nel caso in cui si renda necessario procedere a nomine d’ufficio, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato.

Come specificato nell’art.5 comma 1 del D.M. n.9/2006, “Non è consentito di rinunciare all’incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.”

In presenza di valide motivazioni, debitamente certificate, che impediscano l’espletamento della funzione assegnata, è prevista, come chiarisce la C.M. n.2/2017 nel paragrafo 2.d.g., la sostituzione del Presidente o del Commissario nominati.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei Presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

I criteri che devono essere adottati per la sostituzione dei componenti delle commissioni di esame saranno esplicitati con precise disposizioni nell’Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato dell’anno scolastico 2016/2017 di prossima emanazione.

In relazione a tali criteri, nella C.M. n.2/2017 si fa esplicito riferimento a quelli indicati nell’art.16 del D.M. n. 6/2007 , criteri che saranno, quindi, confermati anche per gli Esami di Stato 2016/17.

Nell’art.16 citato, commi 1 -2- 3- 4, si stabilisce quanto segue:

1.I dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico Regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l’incarico, tenendo conto,ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2.Il capo d’istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l’opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

3.Qualora ciò non si renda possibile, il capo d’istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d’istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

4.Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

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