Classi concorso, saranno aggiornate periodicamente. Docenti già di ruolo: corsi per poter insegnare in classi disciplinari affini o modificare titolarità

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Il decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado dedica un apposito articolo alle classi di concorso e contiene inoltre nello stesso articolo delle disposizioni relative alla possibilità, per i docenti di ruolo, di cambiare la propria classe di concorso di titolarità.

Riguardo alle classi di concorso, l’articolo 4 dispone che le stesse siano riordinate e aggiornate periodicamente al fine di:

  • assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • consentire, grazie al predetto riordino e aggiornamento, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge n.107/2015.

Il nuovo Regolamento sulle classi di concorso, il DPR n. 19/2016, sarà pertanto oggetto di nuove modifiche, oltre a quelle necessarie per correggere gli errori formali e sostanziali riscontrati nello stesso dopo la pubblicazione.

Le modalità di impiego dei docenti sembrano essere il filo conduttore dell’articolo 4 del decreto, infatti, mentre i primi due commi sono dedicati al riordino delle classi di concorso per un utilizzo più adeguato del personale docente, il terzo prevede forme di flessibilità tali da permettere ai docenti già di ruolo di modificare la classe di concorso di titolarità:

“Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attività formative  riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.”

Le forme di collaborazione, di cui si parla, riguardano scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Scuole, Università e Istituzioni AFAM, dunque, organizzano attività formative finalizzate a integrare le competenze dei docenti già di ruolo, per consentire loro di insegnare in classi disciplinari affini, modificare la classe di concorso di titolarità o la tipologia di posto (comune/sostegno).

La modifica della classe di concorso di titolarità o della tipologia di posto deve avvenire nel rispetto delle norme del CCNI che regolano la mobilità professionale, ossia i passaggi di cattedra e di ruolo.

In pratica, Scuole e Università dovrebbero organizzare  dei corsi volti a far acquisire ai docenti di ruolo le competenze necessarie ad accedere ad altre classi di concorso (in sostanza per acquisire la vecchia abilitazione, abolita dal nuovo sistema).

Le disposizioni illustrate sembrano avere come fine ultimo quello di poter meglio gestire i docenti in soprannumero che, avendo la possibilità di modificare la propria disciplina di insegnamento o tipologia di posto, dovrebbero essere collocati più facilmente.

Scarica il testo del decreto

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