Assegnazione provvisoria: il Miur non chiarisce su ricongiungimento al familiare e mette confusione su priorità a domanda per altro ordine

WhatsApp
Telegram

Mai come quest’anno la mobilità annuale è causa di molta confusione e incertezze per i docenti che devono presentare domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria.

Alcune parti del CCNI sono state scritte in modo non del tutto chiaro e, soprattutto nell’art.7, riguardante le assegnazioni provvisorie, vi sono alcune parti in contraddizione tra loro.

Rimangono in piedi ancora molti dubbi in relazione all’obbligo di convivenza con il genitore da parte del docente, nel caso di ricongiungimento con il padre o la madre, e in relazione alle preferenze esprimibili nella domanda di assegnazione provvisoria, in quanto non è arrivato ancora un chiarimento preciso che spieghi se è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento o, nel caso di preferenze per scuole di altri comuni, sia obbligatorio indicare prima tutte le scuole presenti nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento.

In data 18 luglio sono state pubblicate alcune FaQ del MIUR, come abbiamo prontamente segnalato, ma la FaQ n.2 che considera l’argomento preferenze, non pare per niente chiarificatrice, anzi il dubbio espresso sopra rimane:

2. D. In caso di ricongiungimento al familiare per i motivi di cui all’art. 7 comma 1, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di comuni diversi?
R. Bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito

Questo mancato chiarimento è sicuramente un problema soprattutto per i docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria che vedono scadere il 20 luglio i termini di presentazione delle domande.

Niente chiarimenti, quindi, e maggior confusione anche in relazione ad aspetti che risultavano chiari e per i quali non vi erano dubbi.

Ora invece la FaQ n.4 genera nuove contraddizioni e conseguenti incertezze. L’argomento in questione riguarda le assegnazioni provvisorie in altro ordine o grado di istruzione. Come ampiamente chiarito nel nostro articolo, in riferimento a quanto stabilisce l’art.7 comma 6 del CCNI, “[….]l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale o per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, nel rispetto del vincolo quinquennale sul sostegno.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto, è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità [….]

Le disposizioni contrattuali, quindi, sono chiare e risulta possibile chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, come richiesta in subordine rispetto alla classe di concorso o al grado di istruzione di titolarità.
Quindi, come logica conseguenza, la richiesta di altra classe di concorso o altro grado di istruzione viene valutata secondariamente rispetto a quella riguardante il ruolo di titolarità. I docenti interessati a inoltrare tale richiesta sono tenuti, quindi, a presentare congiuntamente domanda per la classe di concorso o grado di istruzione di titolarità la cui valutazione sarà prioritaria.

Quanto scritto nel contratto, però, viene smentito dalla FaQ n.4 dove si sostiene esattamente il contrario:

4.D. Sono un insegnante di scuola primaria ma ho anche un’abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado: volendo chiedere l’assegnazione provvisoria su quell’ordine di scuola ma anche quella per la scuola primaria devo trasmettere due diverse domande secondo la prevista tempistica?
R. Sì. Se poi dovesse esservi disponibilità in entrambi gli ordini prevarrà l’assegnazione sulla scuola secondaria

In base al succitato art.7 comma 6 la risposta dovrebbe essere diversa in quanto per il docente titolare nella scuola Primaria dovrebbe essere prioritaria, in presenza di disponibilità, l’assegnazione in questo ordine di scuola, che è quello di titolarità, e non nella scuola secondaria la cui richiesta dovrebbe essere aggiuntiva e non dovrebbe prevalere, come invece si evince dalla FaQ

Si tratta di aspetti importanti che potrebbero determinare notevoli differenze nella valutazione delle domande da un Ufficio Scolastico Provinciale ad un altro, con diverso trattamento dei docenti nelle diverse province. Questo a nostro parere non deve succedere essendo il CCNI nazionale e non provinciale e le disposizioni devono essere chiare per non portare a fraintendimenti, conferendo discrezionalità agli Uffici Scolastici Territoriali, discrezionalità che in questo ambito non deve esserci in base al fatto che la normativa applicata deve essere necessariamente uguale per tutti i docenti in tutto il territorio nazionale.

Il MIUR ha il dovere di porre rimedio fornendo chiare e precise indicazioni con opportune rettifiche e ampliamenti più consoni alle FaQ appena pubblicate

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri