Alunni con DSA. Dispensa/esonero insegnamento lingue straniere: casi, condizioni, esami di Stato

WhatsApp
Telegram

Una delle principali difficoltà degli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (dilessia e disgrafia nel caso specifico) riguarda lo studio delle lingue straniere, relativamente alle quali sono previsti la dispensa dalle prove scritte o l'esonero dall'insegnamento.

Una delle principali difficoltà degli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (dilessia e disgrafia nel caso specifico) riguarda lo studio delle lingue straniere, relativamente alle quali sono previsti la dispensa dalle prove scritte o l'esonero dall'insegnamento.

Le conseguenze derivanti dalla dispensa o dall'esonero sono differenti,  qualora tali provvedimenti vengano adottati anche in sede di esami di Stato.

La normativa di riferimento è costituita dalla legge n.170/2010 e dal DM n.5669 del 12 luglio 2011, attuativo della medesima legge; al DM sono allegate delle Linee Guida di cui devono tener conto UU.SS.RR, Istituzioni scolastiche e Atenei per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

Le legge n.170/2010 riconosce i disturbi specifici d'apprendimento, che possono costituire un ostacolo al processo educativo, e si propone il fine di garantire il pieno diritto all'Istruzione e il successo formativo degli allievi con detti disturbi, personalizzando l'insegnamento e avvalendosi di strumenti compensativi e misure dispensative.

Il riconoscimento degli alunni con DSA avviene, naturalmente, dietro diagnosi clinica rilasciata dal Servizio sanitario nazionale (SSN) o, nelle Regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN, da strutture private accreditate, come leggiamo all'articolo 3 comma 1 della medesima legge.

L'articolo 5 comma 2 lettera c),  in relazione alle lingue straniere, prevede:

per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

E' possibile, pertanto, non solo fare ricorso a strumenti compensativi (ad esempio sintesi vocali, uso del PC…) ma anche all'esonero dall'insegnamento.

Quanto previsto dalla legge n. 170/2010 è stato poi declinato dal DM attuativo previsto dall'articolo 7 della medesima legge, ossia il decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011.

All'articolo 4 comma 5 del DM, leggiamo che l’adozione delle misure dispensative si propone la finalità di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti coinvolti dal disturbo e che le misure dispensative, come quelle compensative, sono esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato (articolo 5).

Quanto alle lingue straniere, il DM ne parla all'articolo 6 commi 4, 5 e 6, che prevedono il ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative e, nei casi più gravi, all'esonero.

Il comma 4 predispone il ricorso a qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo.

Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni:

  1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
  3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, leggiamo ancora al comma 5, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’università.

Il comma 6, infine, in casi particolarmente gravi anche in comorbilità con altri disturbi o patologie certificate, prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe.

L'alunno esonerato seguirà un piano didattico differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso NON CONSEGUIRA' IL DIPLOMA ma l'attestazione previta dal'articolo 13 del DPR n. 323/98:

comma 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Sintetizzando, dunque, gli alunni con DSA, riguardo all'insegnamento delle lingue straniere, sia durante l'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, possono: 1) avvalersi di strumenti compensativi; 2) essere dispensati dalle prove scritte; 3) essere esonerati totalmente dallo studio delle lingue straniere.

Ribadiamo che l'alunno esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, al termine degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, non conseguirà il titolo di studio ma otterrà il rilascio dell'attestazione dell'indirizzo e della durata del corso di studi frequentato, delle materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna di esse, della certificazione delle competenze, delle conoscenze, delle capacità anche professionali e dei crediti formativi acquisiti. 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri