45 prove firmate non bastano ad annullare una prova concorsuale???? Lettera

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Gentile direzione Chi le scrive è un docente concorrente per l’ambito AD05 (AC24-C25) in Veneto che non ha purtroppo superato la prova scritta del Concorso Docenti per scarsa originalità.

 Analogamente a quanto fatto da altri colleghi candidati, ho inoltrato la richiesta per l’accesso agli atti relativa alla mia prova e ad alcune prove di concorrenti considerati invece meritevoli di promozione all’orale. Dopo un’iniziale resistenza da parte dell’Ufficio Territoriale di Rovigo (sede concorsuale per spagnolo) mi viene inviato tramite indirizzo pec un file pdf con 10 prove, recanti solamente testo e punteggio ottenuto da altri candidati, e mi accorgo dopo prima lettura che una prova (con risultato 40/40) in ben due quesiti recava i due nomi di battesimo del candidato. Ciò che mi fa sobbalzare è che in effetti esiste un candidato concorrente con quei due nomi.

Com’è possibile? E il requisito dell’anonimato previsto da un concorso pubblico?

Effettuo immediatamente segnalazione telefonica (prima decade di agosto) all’ufficio competente in materia e il dipendente, dopo avermi ringraziato per aver evidenziato tale aspetto, mi comunica che mi avrebbe fatto sapere quanto prima. Nel frattempo altri colleghi se ne accorgono e segnalano il tutto all’Ust di Rovigo e all’Usr Veneto. Risultato? Giorni e giorni di attesa e telefonate all’Ust di Rovigo che vanno a vuoto. Anzi, In un’occasione è stato quello stesso dipendente che in un primo momento mi aveva ringraziato per la segnalazione, a telefonare a un candidato col chiaro intento di dissuaderci da qualsiasi vano tentativo di ricorso, per giunta lamentando la perdita di tempo causata all’Ufficio stesso e alla Commissione dalle nostre continue e inutili richieste. Tra l’altro, nella stessa telefonata, il dipendente comunica che le prove con firma o segno distintivo sono ben QUARANTACINQUE. Proprio ieri 24 settembre, nella mia casella di posta elettronica certificata giunge una comunicazione dell’Ust di Rovigo con oggetto

Segnalazione relativa alla prova scritta del concorso a cattedre cl. concorso AC 24/25 lingua spagnola – presunta violazione anonimato”

che qui allego e riporto in alcune parti

I quesiti n. 3 e 7 della prova scritta del concorso in questione richiedevano una risposta in forma epistolare, che prevedeva una parte introduttiva e una parte finale di commiato. Numerosi candidati alla fine della ipotetica lettera hanno “firmato” tale corrispondenza utilizzando un nome proprio di persona o apponendo delle lettere iniziali puntate.

Si evidenzia che le prove scritte computer based sono del tutto anonime e non è possibile in alcun modo risalire al candidato se non al termine della correzione di tutti gli elaborati mediante abbinamento del codice di controllo riportato sulla prova con quello contenuto nella busta piccola compilata dai candidati.

Nel caso in esame la Commissione giudicatrice ha ritenuto i nomi apposti nelle “lettere” ( Maria, Pedro, Sara, Josè, Juan, A.M. ecc., circa quaranta) come nomi di fantasia non certo idonei a risalire all’identità dei candidati.

Ciò premesso si evidenzia che, alla luce del citato art. 1 del DPR n.487/1994, l’obbligo dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere inteso in modo assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un’astratta possibilità di riconoscimento.

L’anonimato si intende violato quando i segni identificativi apposti sulle prove scritte sono tali da assumere un carattere oggettivo che consente l’effettiva individuazione dell’autore dello scritto.

Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Direzione l’’apposizione di un nome proprio di persona al termine di una corrispondenza svolta da un elevato numero di concorrenti correttamente non è stato ritenuto dalla commissione un segno di riconoscimento idoneo ad identificare i candidati e quindi a procedere alla loro esclusione.

In pratica si giustificano dicendo “poiché due quesiti prevedevano la redazione di due lettere poteva capitare che qualcuno (45 candidati su 295) firmasse inavvertitamente tali lettere. Partendo dal presupposto che il regolamento dei concorsi pubblici parla del divieto di inserire QUALSIASI SEGNO DISTINTIVO CHE RENDA RICONOSCIBILE LA PROVA, sia esso un nome, delle iniziali, una sigla o qualsiasi altro elemento atto a rendere chi lo utilizza visibile, e anche in virtù del fatto che questo concorso ha permesso ai membri della commissione di giudicare dei candidati/COLLEGHI DI SCUOLA CON UN VISSUTO QUOTIDIANO, mi domando come si possa liquidare una vicenda di tale complessità in modo così superficiale.

Roberto Faggiano

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