TFA sostegno, in attesa dei bandi delle Università: quando saranno emanati e quali saranno i contenuti

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Cresce l’attesa per l’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno, relativamente ai quali il Miur ha emanato il bando che dà avvio alle operazioni di organizzazione dei corsi.

TFA specializzazione sostegno 2016/17: il bando. Chi può partecipare e le prove

Il bando pubblicato dal Miur rappresenta il primo step che condurrà ai bandi emanati dalle singole università e all’avvio dei corsi, dopo lo svolgimento delle prove d’accesso.

Vediamo quali sono i passi che condurranno all’emanazione dei bandi degli Atenei e cosa sarà indicato nei singoli bandi.

L’articolo 2 del bando Miur prevede che il Ministero con apposito decreto procederà all’autorizzazione dei posti per ciascun Ateneo.

Quali sono i criteri in basi ai quali il Miur autorizzerà i posti per ciascuna Università?

La risposta è fornita dal summenzionato articolo 2, dove leggiamo che le Università presentano la loro offerta formativa, che sarà inserita nella banca dati del Ministero (entro il 16 dicembre). L’offerta formativa delle università sarà poi vagliata dal Coreco (Comitato regionale di coordinamento), integrato dagli Atenei che hanno presentato l’offerta formativa e dal dirigente preposto dell’USR.

Il parere positivo del Coreco sarà inserito nella suddetta banca dati e sarà propedeutico ai successivi adempimenti. Il Miur, infatti, sulla base delle delibere del Coreco autorizza i percorsi e ripartisce il contingente dei posti tra le diverse Università.

A questo punto, gli Atenei procederanno all’emanazione dei bandi.

Cosa conterranno i bandi emanati dalle Università?

  • Il numero di posti disponibili
  • le informazioni necessarie allo svolgimento delle prove d’accesso (test, prova scritta e prova orale)
  • date delle prove
  • programmi sui quali verteranno le prove di accesso
  • titoli culturali e professionali valutabili e il relativo punteggio per la formazione delle graduatorie

Nello specifico, come detta l’articolo 4 del DM 30 settembre 2011, ciascun bando dovrà indicare:

a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;

b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

c. le modalita’ relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identita’ dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita’ in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto  previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all’art.6, sulla base di quanto disposto dall’allegato C al presente decreto;

e. le modalita’ di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto;

f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

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