TFA: non si può essere esclusi dall’esame per troppe assenze se il corso è disorganizzato

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Non si può essere esclusi dall’esame finale di un TFA per troppe assenze se il corso stesso risulta organizzato male.

La sentenza del Tar di Venezia numero 975 del 2016 stabilisce che chi frequenta un TFA non può essere escluso dall’esame finale per le troppe assenza se l’organizzazione del corso ha delle lacune e non permette di effettuare controlli formali sulle attività svolte e sulle presenze.

La sentenza segue al ricorso di un frequentante il TFA per ottenere l’abilitazione all’insegnamento presso l’Universita di padova. L’aspirante docente era stato escluso dall’esame finale per aver superato la soglia massima di assenze permesse in una delle Didattiche del corso, nello specifico Geografia, trattandosi di abilitazione per l’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di II grado. L’esclusione veniva motivata con l’assenza dell’aspirante docente ad una escursione didattica di 10 ore e ad un incontro di laboratorio di 2 ore. Il docente si era difeso affermando di non aver ricevuto comunicazione da parte dell’Università al riguardo e di non aver potuto provvedere al recupero delle ore di assenza.




Il Tar di Venezia ha accolto il ricorso a causa della incongruenze dell’organizzazione del corso da parte dell’Università poichè il corso, così come evidenziato dai giudici, risultava privo di atti formali e le comunicazioni con i corsisti avvenivano esclusivamente tramite mail.

Nella sentenza si legge che “In altre parole il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere il punto di arrivo di una attività procedimentalizzata attraverso atti formali e non il risultato di uno scambio di comunicazioni tramite e-mail, nelle quali i docenti di riferimento scambiavano impressioni sui singoli corsisti” e proprio per la mancanza di comunicazione delle ore di assenza il corsista ricorrente non ha avuto modo di intraprendere un percorso di recupero per le ore di assenza, così come era previsto dalla disciplina del settore.

Sentenza tar-venezia

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