Supplenza ATA: rispetto dell’orario di servizio del collega assente

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Il personale ATA, in particolare il collaboratore scolastico, assunto su supplenza temporanea, deve seguire l’orario del collega assente, e quindi ad es. svolgere servizio pomeridiano se così era stato stabilito?

L’art. 51 del CCNL comparto scuola nei commi 1 e 2 stabilisce che:

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

Sarebbe opportuno che il supplente rispettasse l’orario del collega che sostituisce, per non creare ostilità in un piano orario già stabilito in sede di contrattazione (se ovviamente non si hanno esigenze particolari es. legge 104), altrimenti bisognerebbe rifare tutto per creare un nuovo equilibrio. Potrebbe essere indicativa anche la durata della supplenza, altro infatti è un periodo limitato, altro una supplenza di diversi mesi, per la quale il supplente può chiedere alla RSU dell’istituto di rivedere la contrattazione.

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