Pensioni, opzione donna: chiarimenti Inps su disposizioni legge Bilancio 2017

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L’Inps ha fornito, con il messaggio n. 1182, indicazioni in merito all’opzione donna , prevista dalla legge di Bilancio 2017.

La suddetta legge, all’articolo 1 comma 222, ha esteso la possibilità di accesso all’opzione donna, prevista dalla legge di Bilancio 2016.

La legge di Bilancio 2016 prevedeva che potessero accedere all’opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Secondo quanto indicato dall’articolo 1 comma 222 della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), la facoltà suddetta è estesa anche alle  lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il suddetto requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita. Pertanto, potranno esercitare l’opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.  Questo quanto leggiamo nel messaggio Inps:

“Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.”

Alle lavoratrici in questione, continuano ad applicarsi “la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.” Riportiamo l’esempio presente nel messagio: “A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Messaggio Inps

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