Pensione 01/09/2017: chi può accedervi. Come e quando presentare la domanda

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Il Miur, con il DM n. 941/2016, ha dato il via alle operazioni per le cessazioni dal servizio a partire dal 01/09/2017.

Al DM suddetto è seguita la nota n. 38646 del 07/12/2016, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l’attuazione del medesimo decreto ministeriale.

Sintetizziamo in questa scheda i requisiti per accedere alla pensione, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

La legge Fornero (L. n. 214/2011), com’è noto, ha modificato quelli che sono i requisiti per accedere alla pensione, eccetto per coloro i quali abbiano maturato al 31/12/2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge citata (L. n. 214/2011), e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

REQUISITI

Vecchi requisiti

Quota  96
Ai sensi  dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato  dalla  legge 24  dicembre 2007, n.  247, i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Per accedere alla quota 96 sono necessari i seguenti requisiti minimi: 60 anni di età e 35 di contribuzione, fermo restando il raggiungimento della quota 96 (non posso andare in pensione con 59 anni di età e 37 anni di contribuzione o con 62 anni di età e 34 anni di contribuzione, ma con 60 + 36 o 61 +35).

Pensione anzianità

Il  diritto al trattamento pensionistico di anzianità si  consegue  inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, maturato entro il 31 dicembre 2011.

Pensione vecchiaia

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Il personale, che alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento in vigore prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro  il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

Nuovi requisiti

Pensione di vecchiaia

I requisiti, per accedere alla pensione di vecchiaia sono sia per gli uomini che per le donne, 66 anni e 7 mesi di età con la seguente distinzione:

Il personale, che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2017 (nato entro il 31/01/1951) e con 20 anni di contribuzione, è collocato in pensione d’ufficio per limiti di età;

Il personale, che compie che compie 66 anni e 7 mesi entro 31/12/2017(nato entro il 31/05/1951) e con 20 anni di contribuzione, è collocato in pensione a domanda.

Il personale, che compie 65 anni entro il 31/08/2017, e matura sempre al 31/08/2017 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti, è collocato a riposo d’ufficio.

Pensione anticipata

La pensione anticipata potrà conseguirsi, a  domanda, al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10  mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2017 senza operare alcun arrotondamento, indipendentemente dall’età anagrafica.

Opzione donna

Le lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per  le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono andare in pensione tramite l’opzione donna, in base alla quale  però si accede alla  liquidazione del  trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Settima salvaguardia

Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011.

Permanenza in servizio

Il trattenimento in servizio è ormai possibile [infatti il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall’art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola)] soltanto per raggiungere l’anzianità contributiva minima ai fini del diritto al trattamento di pensione e, comunque, non oltre il 70esimo anno di età.

In particolare, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita ai Dirigenti Scolastici.

Riportiamo di seguito delle tabelle di sintesi pubblicate dall’ATP di Foggia in un’apposita nota, in cui vengono riportati analiticamente, senza distinzione tra vecchia  e nuova normativa, i requisiti per accedere alla pensione dal 01/09/2017:

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

Il  personale  Dirigente  Scolastico,  docente,  educativo  ed  ATA di  ruolo, compresi  gli insegnanti di  religione  utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS  “istanze on line”, relativa    alle    domande    di   cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

Presentano le domande in modalità cartacea: il  personale  delle province  di  Trento, Bolzano  ed  Aosta; il personale non di ruolo; il personale richiedente il trattenimento in servizio.

Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di cessazione  per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio vanno presentate entro il 20 gennaio 2017.

Entro la suddetta data è possibile revocare le summenzionate istanze, ritirandole tramite POLIS.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non  avendo  ancora  compiuto
il  65°  anno  di  età, chiedono  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  con  contestuale  attribuzione  del  trattamento  pensionistico.

Il termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  cessazione  dal  servizio  dei  dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.

Pensioni. Su Istanze on Line i modelli di domanda per le cessazioni dal 1 settembre 2017

PRESENTAZIONE DOMANDA INPS

Il personale che intende cessare dal servizio, oltre a presentare domanda tramite il sistema Polis, dovrà inviare domanda anche all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

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