Obbligo vaccini, il testo del decreto: cosa fa la scuola, cosa il dirigente. Disposizioni transitorie

WhatsApp
Telegram

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017  ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il “Calendario vaccinale”, sono 12: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

Sono esonerati dall’obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L’avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

COSA FA LA SCUOLA

Vediamo quali sono i compiti affidati alle Scuole (statali e paritarie) in relazione all’obbligo succitato, ricordando che i medesimi compiti sono stati affidati anche ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di  formazione  professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso agli asilo nido e alle scuole dell’infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al tribunale dei minori.

Al momento dell’iscrizione, il Dirigente scolastico deve chiedere ai genitori o ai tutori la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta vaccinazione;
  • l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
  • l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
  • la  presentazione della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria  locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico).

La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori entro il  termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare).

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000  e va, in tal caso, presentata (la documentazione) entro il 10 luglio di ciascun anno.

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all’azienda sanitaria locale. La segnalazione va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

Il dirigente scolastico, inoltre, deve inserire gli alunni, che non possono vaccinarsi per un particolare stato clinico (per cui non possono essere vaccinati o differiscono), in classi di soli minori vaccinati o immunizzati. Nel decreto leggiamo che il predetto inserimento avviene non tassativamente ma “di norma”.

Il dirigente scolastico, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all’ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.

In sintesi, la scuola:

1) chiede ai genitori la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione ( o una delle condizioni sopra riportate);
2) segnala all’ASL, in caso di inadempienza, i genitori che non hanno assolto all’obbligo previsto;
3) inserisci i bambini, che non possono vaccinarsi, in classi di alunni tutti vaccinati o immunizzati;
3) comunica all’ASL le classi con più di due alunni non vaccinati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l’anno scolastico 2017/18, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero, l’omissione o il differimento va presentata entro il 10 settembre 2017.

Chi presenta la dichiarazione sostitutiva della documentazione, deve presentare quest’ultima entro il 10 marzo 2018.

SANZIONI

L’ASL, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni. Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall’ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 a un massimo di 7500 euro; trascorsi i termini indicati, inoltre, l’ASL segnala l’inadempimento dell’obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il testo del decreto

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri