Obbligo vaccini, dal 12 settembre bambini non in regola fuori da asili e infanzia. Basterà email di prenotazione inviata all’ASL per vaccinazione

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La circolare Miur n. 1679 del 01/09/2017 ha fornito ulteriori indicazioni e istruzioni, al fine di facilitare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e la presentazione della relativa documentazione da parte delle famiglie per l’anno scolastico 2017/18, relativamente al quale la legge prevede una fase transitoria.  

La predetta circolare prevede, per il solo anno scolastico 2017/18, che le famiglie possano avanzare la richiesta di vaccinazione anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) o tramite posta elettronica ordinaria o certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sempre per il solo anno 2017/18, è prevista la possibilità di presentare una dichiarazione relativa alla richiesta di vaccinazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, al posto della copia di formale richiesta all’ASL.  

La documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, o la copia della richiesta di vaccinazione all’ASL o la dichiarazione sostitutiva va presentata entro l’11 settembre 2017 (atteso che il 10, giorno indicato dal decreto legge, è festivo, come chiarito nella circolare Miur 1679 del 01/09/2017) per i servizi educativi, le sezioni primavera e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. 

La scuola trasmetterà la documentazione ricevuta dai genitori all’ASL, che ne controllerà la regolarità. Tale trasmissione non avrà luogo nel caso in cui i genitori presentino la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, ricevuta dall’ASL.

Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione professionale), la predetta documentazione va invece presentata entro il 31 ottobre 2017.

È possibile, inoltre, presentare una dichiarazione sostitutiva della predetta documentazione. In tal caso, la documentazione va poi presentata entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della succitata documentazione (che va presentata anche dagli alunni già frequentanti), come indicato dalla circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017, deve essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro i successivi 10 giorni dai termini prima indicati (l’ASL procederà agli adempimenti di competenza).

La segnalazione va effettuata anche nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione entro il 10 marzo (quindi in caso di dichiarazione sostitutiva). Anche in tal caso, la segnalazione va fatta entro i successivi 10 giorni.

I bambini, iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, i cui genitori non abbiano presentato la documentazione prevista, non possono essere ammessi ossia non possono frequentare già a partire dal 12 settembre.

Nel caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il bambino avrà accesso sino al 10 marzo, termine entro il quale va presentata la documentazione; se i genitori non provvedono alla presentazione della stessa, il bambino sarà escluso dall’accesso ai servizi e alla scuola dell’infanzia.

Il bambino non in regola con le vaccinazioni ed escluso dalla frequenza rimarrà iscritto, in modo da essere riammesso non appena verrà presentata la documentazione richiesta.

In definitiva, relativamente ai servizi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, chi non è in regola con le vaccinazioni e non provvede alle stesse, secondo le modalità sopra indicate, non potrà frequentare già dal corrente anno scolastico.

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), la presentazione della documentazione, entro i succitati termini, non costituisce requisito d’accesso o agli esami. La mancata presentazione della stessa documentazione verrà segnalata, entro i 10 giorni successivi al 31 ottobre o al 10 marzo in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, verrà segnalata dal dirigente scolastico all’ASL per gli adempimenti di competenza (avvio procedura di recupero ed eventuale sanzione pecuniaria nel caso i genitori non  procedano a far vaccinare i figli).

Al fine di informare le famiglie, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

circolare Miur 1679 del 01/09/2017

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