Supervalutazione ruolo estero: gli scatti economici sono permanenti

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Con la sentenza numero 13599 dello scorso 2 luglio, la Corte di Cassazione  ha confermato la precedente sentenza affermando che la supervalutazione dell’anzianità di servizio prestato all’estero non può portare soltanto ad una attribuzione di anticipi stipendiali che saranno riassorbiti dal passaggio stipendiale successivo.

Con la sentenza numero 13599 dello scorso 2 luglio, la Corte di Cassazione  ha confermato la precedente sentenza affermando che la supervalutazione dell’anzianità di servizio prestato all’estero non può portare soltanto ad una attribuzione di anticipi stipendiali che saranno riassorbiti dal passaggio stipendiale successivo.

L’anzianità concessa dal MIUR per la prestazione di servizio di ruolo all’estero è soltanto virtuale, utile solo ai fini economici e non per la progressione di carriera. In questo modo gli aumenti stipendiali concessi, al passaggio alla posizione stipendiale successiva saranno riassorbiti.




La tesi sostenuta dall’Amministrazione del riassorbimento del beneficio dell’anzianità di servizio di ruolo prestato all’estero (il beneficio consiste in una mera anticipazione dello scatto stipendiale e non in uno scatto stipendiale vero e proprio, viene considerata dalla corte infondata. La norma prevede, infatti, che non ci sia riassorbimento  poiché il DL numero 673 del 16 aprile 1994 prevede che il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato ai fini degli aumenti di stipendio per i primi due anni il doppio e per gli anni successivi con l’aumento di 1/3 non facendo menzione alcuna al riassorbimento che applica l’amministrazione.

La Corte sottolinea, però, che la supervalutazione dei periodi di ruolo prestati all’estero per il personale della scuola è valida soltanto ai fini della progressione economica per anzianità, ovvero gli scatti di anzianità, e non per l’anzianità di servizio per fini diversi.

La supervalutazione economica deve essere considerata permanente e non riassorbibile,quindi.

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