Stipendio. In caso di passaggio dalla scuola di infanzia alla secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza

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Con sentenza del 6 maggio 2016 numero 9144 la Cassazione civile a Sezioni Unite affronta un problema specifico ovvero se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.

Con sentenza del 6 maggio 2016 numero 9144 la Cassazione civile a Sezioni Unite affronta un problema specifico ovvero se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.

La  Cassazione ricorda che in passato si era già espressa positivamente altra giurisprudenza non riscontrandosi casi contrari, citando anche il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa.

La Cassazione ricorda la normativa di riferimento, come il DPR del 1974 numero 417, la Legge 11 luglio 1980 numero 312, il DPR del 1974 numero 417 affermando che "in sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.

Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. 

Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.  L' interpretazione sistematica porta a tale conclusione. 

Il Ministero, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001.

Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni.  Prima di tutto perchè riguarda norme diverse e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perchè la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna ."

Concludendo dunque che "il  ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".

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