Sentenza UE precariato. Adesso la Consulta indicherà la via ai giudici italiani

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Italia Oggi delinea le conseguenze del pronunciamento ormai prossimo della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale.

Italia Oggi delinea le conseguenze del pronunciamento ormai prossimo della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale.

Si tratta della legge 124/99 art. 4

comma 1 " 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo."

e comma 11 " Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico."

La Consulta attendeva il responso della sentenza europera, emanata – come sappiamo – lo scorso 26 novembre.

Italia Oggi prospetta due ipotesi

1) la Corte dichiara le norme incostituzionali nella parte in cui non prevedono un risarcimento per la reiterazione delle supplenze annuali, in assenza della previsione di un termine entro il quale indire e svolgere le procedure concorsuali.

2) La Corte dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede un termine massimo di 36 mesi (o altro limite) per lo svolgimento dei concorsi a cattedra e non prevede un indennizzo quando questo termine non venga rispettato dall'Amministrazione scolastica.

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