Sciopero prove Invalsi. La sostituzione del personale che vi aderisce

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Che fare in caso di sciopero degli insegnanti durante le prove Invalsi? La CISL ripubblica una scheda con informazioni per i Dirigenti Scolastici.

Che fare in caso di sciopero degli insegnanti durante le prove Invalsi? La CISL ripubblica una scheda con informazioni per i Dirigenti Scolastici.

Ricordiamo che i sindacati hanno richiesto al Miur un incontro per definire gli aspetti legati agli impegni del personale coinvolto nelle attività di somministrazione e correzione delle prove.

Il testo è del 2013, ma – sottolinea la CISL – conserva tuttora la sua validità non essendo nel frattempo intervenute significative novità sul piano normativo o della giurisprudenza.

Il D.L 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, art. 51, comma 2 ha sancito che la partecipazione alle “rilevazioni” nazionali degli apprendimenti affidati all'INVALSI deve considerarsi “attività ordinaria di istituto”.

Trattandosi, appunto, di “attività ordinaria”, tanto la somministrazione che la correzione delle prove suddette (momenti essenziali e imprescindibili delle “rilevazioni” nazionali degli apprendimenti degli studenti) sono poste dal Legislatore a carico del personale in servizio in ciascuna istituzione scolastica.

In caso di astensione dal lavoro del personale che aderisce allo sciopero, l'assolvimento di tale compito, al pari di ogni altra incombenza professionale, è assoggettato alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla normativa concernente l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e dai relativi Codici di autoregolamentazione allegati ai Contratti di Lavoro vigenti.

Come prima e immediata conseguenza è da escludere, pertanto, la possibilità di ricorrere allo strumento della “precettazione” (attivabile, come è noto, solo in riferimento alle attività rientranti tra quelle definite “essenziali”), che chiaramente non riguarda il caso in specie.

La sostituzione del personale scioperante

Non esistendo, inoltre, un rapporto diretto e biunivoco tra attività di somministrazione/correzione delle prove e titolarità della classe, l'eventuale assegnazione del suddetto compito a personale disponibile non scioperante, non integra la fattispecie della “sostituzione” dell'insegnante di classe in sciopero nel giorno della somministrazione delle prove (sia che l'interessato ne abbia dato preventiva e volontaria comunicazione sia che la sua adesione allo sciopero sia stata rilevata il giorno stesso) e non prefigura, conseguentemente, da parte del Dirigente scolastico, la messa in atto di comportamento antisindacale.

Si tratta, in realtà, del corretto esercizio di una competenza organizzativo – gestionale finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico al perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, che il dirigente scolastico è chiamato, comunque, ad assolvere in via ordinaria e tanto più in caso di sciopero del personale.

Prova Invalsi 2016, il calendario: 17 giugno prova d'esame secondaria di I grado. Tutte le date per elementari e superiori

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